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Ordinanza Interlocutoria — n. 12187/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal and remands case for joint handling with another pending appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12187/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax appeal filed by Simoni Simonetta against an assessment notice for the year 2005. The court noted that a second, identical appeal regarding the same tax year was already pending between the same parties. Consequently, the decision ordered a remand to the new docket to allow for the joint handling of both appeals.

Regesto Legislator

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Art. 103, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 23, comma 8 bis, I. n. 176 del 2020: When two appeals between the same parties concern the same tax year, the court must remand the case for joint handling to ensure procedural unity.

Parole chiave

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tax appeal joint handling same parties same tax year remand to new docket procedural unity Corte di Cassazione assoggettamento fiscale limitato

Disposizioni normative citate

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Art. 103, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 23, comma 8 bis, I. n. 176 del 2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 23 marzo 2022, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, I. n. 176 del 2020, dal relatore Giuseppe Fuochi Tinarelli.
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Testo completo

la seguente ordinanza itTriíS) L-r-- C,Yroe sul ricorso iscritto al n. 4019/2013 R.G. proposto da Simoni Simonetta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Manzi e Cesare Glendi, con domicilio eletto presso il primo in Roma via Federico Confalonieri n. 5, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 74/1/2012, depositata il 12 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 23 marzo 2022, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, I. n. 176 del 2020, dal relatore Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno 2005 nei confronti della società PRO.BU.BU. Edile Snc di Calderon Navarrete F. e C. Snc e notificato anche ai soci, tra i quali la sig.ra Simoni Simonetta, con cui chiedeva il pagamento delle maggiori imposte dovute.

L'avviso, originariamente relativo a Irpef, Irap e Iva, in via di autotutela veniva limitato dall'Ufficio alla sola debenza Iva, oltre alle relative sanzioni. L'impugnazione della contribuente, la quale eccepiva l'illegittimità dell'atto perché emesso nei confronti di società cessata, il difetto di contraddittorio, il difetto di notifica e, comunque, la non debenza della pretesa e l'eccessività delle sanzioni, era rigettato dalla CTP di Genova. La sentenza era confermata dal giudice d'appello. Simonetta Simoni ricorre per cassazione con cinque motivi, cui l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La contribuente deposita altresì memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va rilevato che tra le stesse parti e con riguardo alla medesima annualità d'imposta risulta pendente il ricorso R.G.N. 5743/2021.

2. Va, pertanto, disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione unitaria dei due ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione unitaria con il ricorso R.G.N. 5743/2021. D