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Ordinanza — n. 12186/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, ruling payment order motivation sufficient via reference to prior declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12186/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco De Cristofaro's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of a tax payment order. De Cristofaro argued the order lacked adequate motivation under administrative law principles, while the Agency contended the binding nature of tax collection allowed reliance on the approved model and the taxpayer's own declaration. The court held that because the tax assessment was based solely on the taxpayer's prior declaration, the administrative office fulfilled its motivation duty by simply referencing that existing document.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 7, 17 L. 212/2000; Art. 3 L. 241/1990; Art. 25 D.P.R. 602/1973: The duty to motivate tax payment orders is differentiated; when based on the taxpayer's own declaration, mere reference to that document suffices to inform the taxpayer of the fiscal claim's basis.

Parole chiave

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tax payment order adequate motivation taxpayer declaration administrative act Cassation appeal fiscal liability procedural law condono fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
602, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 7, para. 1 of Law No. 212/2000
Art. 3 of Law No. 241/1990
212, dell'art. 3 della I.
Art. 25 of D.P.R. No. 602/1973
241 e dell'art. 25 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15/06/2021, n. 16853
Cass. 15/06/2021, n. 16853; Cass.
Cass. 08/03/2019, n. 6812
16853; Cass. 08/03/2019, n. 6812; Cass.
Cass. 28/11/2014, n. 25329
Cass. 18/12/2009, n. 26671
Cass. 22/10/2014, n. 22402
Cass. 07/06/2017, n. 14236
22402; Cass. 07/06/2017, n. 14236); conseguentemente, il ricorso è meritevole di rigetto, con regolazione delle spese in base alla soccombenza; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato per atti giudiziari.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21658-2014, proposto da: DE CRISTOFARO FRANCESCO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. DOMENICO MAMMOLA, presso il quale è elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA, 1; - ricorrente - contro AGE1714 DR I r ENTRATE? in persona dPi Direttore p_t_, legale rappresentante, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 200 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA SEZ.

DIST. DI FOGGIA, depositata il 27/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO CORTESI. Rilevato che: Francesco De Cristofaro impugnò innanzi alla C.T.P. di Foggia la cartella di pagamento notificatagli a seguito di iscrizione a ruolo di riprese per maggiori somme, oltre interessi e sanzioni, conseguente al carente versamento dal medesimo effettuato, ai sensi dell'art. 9 della I. 27/12/2002, n. 289, per la definizione automatica delle imposte relative agli anni compresi fra il 1997 ed il 2001; la C.T.P., con sentenza depositata il 14/01/2011, accolse il ricorso, ritenendo la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione; tale decisione, appellata dall'Agenzia delle Entrate, fu riformata dalla C.T.R. con la sentenza indicata in epigrafe, che confermò la cartella ad eccezione della parte inerente alle sanzioni, determinate sulla base di una normativa di contrastata applicazione; secondo il giudice d'appello, in particolare, il carattere vincolato dell'attività impositiva rendeva sufficiente, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione dell'atto, la sua redazione in conformità al modello approvato con d.m. 28/06/1999 e ss.mm ., riscontrata nella specie; del resto, nell'impugnare la cartella il destinatario aveva dimostrato di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati; avverso tale sentenza il De Cristofaro ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; il ricorrente ha depositato memoria integrativa.Considerato che: con l'unico mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 17 della I. 27/07/2000, n. 212, dell'art. 3 della I. 7/8/1990, n. 241 e dell'art. 25 del d.P.R. 29/9/1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; il ricorrente assume, al riguardo, che la C.T.R. non avrebbe fatto buon governo del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale anche alla cartella di pagamento deve ritenersi applicabile l'obbligo di adeguata motivazione previsto per l'atto amministrativo, tanto più quando — come in questo caso — essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento; sostiene, in particolare, che a tal fine non sarebbe sufficiente il rispetto dei "contenuti minimi" indicati dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, occorrendo invece verificare, caso per caso, se la motivazione della cartella abbia assicurato al destinatario un esercizio non eccessivamente gravoso del proprio diritto di difesa, non consentendogli di comprendere le ragioni dell'atto impositivo se non attraverso difficoltose operazioni interpretative; nel caso di specie, soltanto dopo aver presentato un'istanza di autotutela il ricorrente aveva appreso che l'iscrizione a ruolo concerneva un carente versamento per l'anno 2001, in relazione al quale egli, per un'erronea interpretazione della circolare di riferimento, aveva presentato una dichiarazione integrativa della precedente della quale l'amministrazione non aveva tenuto conto; tali circostanze, tuttavia, gli erano state chiarite dall'Ufficio soltanto dopo la proposizione del ricorso, avvenuta l'ultimo giorno utile; secondo il ricorrente, dunque, l'atto impositivo non avrebbe offerto una sufficiente indicazione dei presupposti in fatto e in diritto, recando la sola indicazione di «irregolarità relative ai versamenti successivi al primo (omissione/carenza/tardività/compensazione indebita)»; il motivo non è fondato; questa Corte ha più volte osservato che la verifica di adeguata motivazione degli atti tributari non va svolta in astratto, ma alla luce delle finalità che il relativo obbligo assolve, consistenti nel porre il contribuente a conoscenza dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli di difendersi in modo adeguato, e nel delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (cfr.

Cass. 15/06/2021, n. 16853; Cass. 08/03/2019, n. 6812; Cass. 28/11/2014, n. 25329); ne è derivata l'ulteriore affermazione secondo la quale la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione va «differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle afferenti norme per ciascun atto impositivo», distinguendo «tra l'atto (più semplificato) di mera liquidazione dell'imposta corrispondente a quanto dichiarato dal contribuente» e quello «di vero e proprio accertamento di un'imposta non dichiarata o maggiore di quella dichiarata, quindi e comunque svincolata dalla dichiarazione per omissione od infedeltà della stessa», che richiede una motivazione più adeguata (Cass.28/11/2014, n. 25329); ciò posto, nella presente vicenda l'atto impositivo, sulla base degli elementi rappresentati, aveva ad oggetto la liquidazione di imposte, interessi e sanzioni per omesso pagamento in base alla dichiarazione resa del contribuente; tale situazione poneva, evidentemente, l'Ufficio nella condizione di formulare le proprie richieste in forza del semplice richiamo alla dichiarazione stessa, nonché agli specifici titoli inerenti alle singole somme;

L.2 se è vero, infatti, che nel caso di specie la cartella di pagamento ha costituito il primo atto con il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa fiscale, è altrettanto indiscutibile che, trattandosi di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati da lui forniti nella propria dichiarazione, lo stesso si trovava già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale; si può dunque considerare che, in questo caso, l'onere di motivazione sia stato assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione già presentata (Cass. 18/12/2009, n. 26671;

Cass.22/10/2014, n. 22402; Cass. 07/06/2017, n. 14236); conseguentemente, il ricorso è meritevole di rigetto, con regolazione delle spese in base alla soccombenza; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato per atti giudiziari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico del ricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tr