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Ordinanza Interlocutoria — n. 12182/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to new docket due to conflicting procedural postures on case termination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12182/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the tax dispute to a new docket because the parties adopted conflicting procedural stances regarding the termination of the litigation. While the tax agency requested partial extinction of the proceedings due to settled matters between partners, the taxpayer had already filed a suspension request citing a simplified settlement procedure. The court ruled that the differing positions necessitated a new assignment to establish a deadline for the taxpayer to notify the tax authority of the submitted documents.

Regesto Legislator

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Art. 375, ultimo comma, e art. 380 bis 1, cod. proc. civ.: When parties in a tax proceeding adopt different procedural postures regarding the termination or suspension of the case, the court must remand the matter to a new docket to ensure proper procedural management.

Parole chiave

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tax litigation remand procedural posture conflict simplified settlement procedure new docket assignment tax authority notification contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale imposta sul reddito e sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n.19980/2014
Cass. S.U. n.19980/2014);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA im-rEgucc.570p; sul ricorso n.23805/2017 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro S.P.R. Servizi Pubbliche Relazioni e Pubblicità di Carlo Pernat & C., in persona del legale rappresentante pro tempore e dei soci Carlo Pernat e Serena Pernat, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Brida, elettivamente domiciliati in Roma alla via Banco di Santo Spirito n.48, presso l'avv.

Augusto D'Ottavi. -con troricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n.336, pronunciata il 20/2/2017, depositata in data 3/8/2017 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle entrate ricorre contro S.P.R. Servizi Pubbliche Relazioni e Pubblicità di Carlo Pernat & C., in persona del legale rappresentante pro tempore e dei soci Carlo Pernat e Serena Pernat, che resistono con controricorso, avverso la sentenza n.336, pronunciata il 20/2/2017, depositata in data 3/8/2017 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento che accertavano ai fini Irpef, per l'anno di imposta 2008, maggiori redditi di impresa da imputare ai soci; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.

C111.1 fi primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; le parti hanno depositato memorie; CONSIDERATO CHE: preliminarmente, deve darsi atto che l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio, con compensazione delle spese processuali, per cessata materia del contendere nei confronti dei soci, i quali hanno definito la controversia, presentando regolare domanda di definizione ai sensi dell'art.11 d.l. n.50/2017 e provvedendo al tempestivo pagamento delle somme dovute, come certificato dalla nota della direzione provinciale di Genova dell'Agenzia delle entrate; r.g. n.23805/2017 2 Cons. est.

Andreina Giudicepietro tuttavia, la società aveva già depositato istanza di sospensione del giudizio, con allegata documentazione attestante tempestiva domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018, in relazione all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con il pagamento della prima rata dovuta; tanto premesso, il giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo, stante la differente posizione assunta dalle parti e la necessità di assegnare un termine al contribuente per la notificazione dell'elenco dei documenti depositati alla difesa erariale (cfr.

Cass. S.U. n.19980/2014);

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo che parte contribuente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, provveda alla notifica a parte ricorrente dell'elenco dei documenti prodotti, con particolare riferimento alla definizione agevolata della società. Così deciso in R