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Ordinanza — n. 12181/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of necessary co-litigation among all partners in a partnership company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12181/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's decision null and void, remanding the case to the Provincial Tax Commission. The tax authority argued the appeal was inadmissible because it lacked specific grounds and failed to document a prior Cassation appeal. The court ruled that the judgment was fundamentally flawed because it omitted all necessary co-litigants (the other partners) from the proceedings, violating the principle of unitary tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR 22/12/1986 n. 917; Art. 14 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: The unitary nature of tax assessments for partnership companies requires all partners to be parties to the proceeding, and a judgment rendered without their participation is absolutely null.

Parole chiave

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unitary tax assessment necessary co-litigation partnership company partners absolute nullity tax appeal admissibility accesso agli atti del contribuente principio della trasparenza contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
Art. 5 of D.P.R. 22/12/1986, no. 917
civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs.
Art. 14 of D.Lgs. 31/12/1992, no. 546
Art. 53 of D.Lgs. 31/12/1992, no. 546
civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs.
Art. 342 of the Code of Civil Procedure
art. 115 cod. proc. civ
violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815
Cass. 11/6/2018, n. 15116
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 326312017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro PINTER S.A.S. DI MARIANI GIUSEPPE & C. elettivamente domiciliata in Roma, via A. Vessella, 30, presso lo studio dell'Avv. Puccioni, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Puccioni e Alessandro Bellofiore Briottone. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 3758/16, depositata il 23/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. Rosanna Angarano. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la Pinter s.a.s. di Mariani Giuseppe & C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. della Lombardia ha dichiarato inammissibile l'appello dalla medesima proposto contro la decisione della C.t.p. di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale era stata rilevato un maggior reddito, imputatole per trasparenza nella qualità di detentrice della quota, pari al 40%, della Officine Meccaniche Ronnildo Mariani s.a.s. In particolare, la C.t.r. ha ritenuto inammissibile l'appello per mancata specificità dei motivi in quanto l'Agenzia delle Entrate si era limitata ad indicare, senza allegare il relativo atto, di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C.t.r. Lombardia in relazione all'avviso di accertamento prodromico emesso a carico della società partecipata e senza enunciare le ragioni dell'impugnazione. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 31/dicembre/1992 n. 546 e dell'art.342 cod. proc. civ., per avere erroneamente dichiarato inammissibile l'appello in quanto red<in maniera non conforme ai principi di specificità. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata evidenziando che la C.t.p. aveva annullato l'avviso di accertamentoin ragione dell'annullamento dell'avviso di accertamento prodromico senza pronunciarsi sui motivi di ricorso; che la riforma della detta sentenza era stata richiesta in quanto errata poiché fondata su un accertamento giudiziale, relativo all'atto presupposto, non definitivo stante la proposizione di ricorso per cassazione; che, pertanto, l'appello doveva ritenersi sufficientemente specifico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.2697 e 2698 cod. civ. per aver ritenuto che non fosse stato documentato il ricorso per Cassazione avverso l'avviso di accertamento presupposto, sebbene sia onere della parte che eccepisce il giudicato esterno fornire la prova della relativa formazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in quanto la pendenza in cassazione del giudizio non era contestata. 4 In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della Officine Meccaniche Romildo Mariani s.a.s., partecipata dalla odierna ricorrente, nonché tra tutti i soci di quest'ultima. 4.1 L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. 22/dicembre/1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni 3 ft stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass.

Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass.„ 11/6/2018, n. 15116). 4.2. Deve, altresì, darsi atto della pendenza in Cassazione del ricorso (RG 23254/2014) proposto dalla partecipata Officine Meccaniche Romildo Mariani di Ing. Giuseppe Mariani & C. sas, deciso contestualmente nei medesimi termini.

5. In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla C.t.p. di Milano che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la nullità del giudizio e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudiz