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Ordinanza — n. 12180/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation among all partners in a tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12180/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Regional Tax Commission's judgment null and void, remanding the case to the first-instance court. The Agency of Revenue argued the lower court failed to specify evidence for 'objective situations' required to disapply anti-avoidance rules and exhibited internal illogic. The court ruled that the necessary co-litigation was absent because the appeal was filed by only one partner of a partnership, violating the principle that tax assessments against such entities automatically implicate all partners.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR 917/1986; Art. 14 D.Lgs. 546/1992: A tax proceeding against a partnership entity requires the participation of all partners as necessary co-litigants; a judgment rendered without their full participation is absolutely null.

Parole chiave

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necessary co-litigation partnership tax assessment automatic income attribution absolute nullity tax avoidance disapplication deduzione dal reddito computabile basso reddito diminuzione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR 917/1986
L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R.
Art. 14 D.Lgs. 546/1992
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
724 del 1994 in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 383, third comma c.p.c.
di Milano), ex art. 383, terzo comma, cod.
art. 132 c.p
(recte: dell'art. 132 c.p.c.), comma 2, n.
art. 132 disp. att. c.p
546 del 1992, dell'art. 132 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815
Cass., Sez. 6-5, 11 giugno 2018, n. 15116
14815; Cass., Sez. 6-5, 11 giugno 2018, n. 15116).
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Testo completo

y'in AL So ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23253/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende., - ricorrente - contro OFFICINE MECCANICHE ROMILDO MARIANI S.A.S. DI ING. GIUSEPPE MARIANI & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Seregno (MB), via Visconti Ottone n. 7, - intimata - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1355/2/2014, depositata il 13/3/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci. Rilevato che:

1. La società Officine Meccaniche Romildo Mariani s.a.s. di Giuseppe Mariani & C., con sede in Seregno (MB), presentava, in data 10 agosto 2007, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, istanza ai sensi dell'art. 37 -bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiedendo la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 30 della I. 23 dicembre 1994, n. 724, recante disposizioni di contrasto all'utilizzo a fini elusivi di società non operative.

2. L'Agenzia delle Entrate - D.R.E. Lombardia, in data 25 settembre 2007, notificava alla società contribuente parere negativo in merito all'istanza in questione, evidenziando come, nel caso di specie, non ricorressero le "oggettive situazioni" richieste dall'art. 30, comma 4- bis, I. n. 724/1994, quali condizioni per la disapplicazione delle disposizioni antielusive che avessero reso impossibile il conseguimento delle soglie minime di ricavi, incrementi o proventi.

3. L'Ufficio, in particolare, avendo esaminato la dichiarazione Mod. Unico 2007, relativa all'anno 2006, ed in particolare i quadri RG, RS ed RN, e avendo riscontrato che la società, pur avendo compilato il prospetto concernente la «verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi» e calcolato correttamente il «reddito presunto», poi riportato al rigo RS20, in C 594.397,00, aveva invece dichiarato il reddito nella misura inferiore di C 33.174,00, procedeva, quindi, ai sensi degli artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini IRES, in C 767,389,00, con avviso di accertamento n. T9502B600117/2011.

4. La società contribuente proponeva, avverso il predetto avviso di accertamento, ricorso alla C.T.P. di Milano, la quale, con sentenza n. 374/12/2012, depositata il 19 dicembre 2012, lo rigettava. Proposto appello dalla Officine Meccaniche Romildo Mariani s.a.s. di Giuseppe Mariani & C., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 1355/2/2014, depositata il 13 marzo 2014, R.G. N. 23 3/2014 2 Cons. est. entino Lenoci accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, annullava l'avviso di accertamento impugnato.

5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Non si è costituita in giudizio la Officine Meccaniche Romildo Mariani s.a.s. di Giuseppe Mariano & C.

6. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 21 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 58 del d. Igs. n. 546 del 1992 e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l'art. 30 della I. n. 724 del 1994 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la C.T.R. basato la propria decisione sulla valutazione di materiale probatorio documentale che la parte non avrebbe potuto depositare, in quanto non esibito nella fase amministrativa.

2. Con il secondo motivo di ricorso l'Ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d. Igs. n. 546 del 1992, dell'art. 132. disp. att. c.p.c. (recte: dell'art. 132 c.p.c.), comma 2, n. 4), dell'art.118 disp. att. c.p.c., vizio di motivazione apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere, la C.T.R., indicato espressamente quali specifici documenti risultavano probatori dei fatti decisivi della controversia, con riferimento alla sussistenza (ex art. 30, comma 4 -bis, I. n. 724 del 1994) delle «oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito» determinati presuntivamente. R.G. N. 232 /2014 3 Cons. est. entino Lenoci 3 Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate eccepisce la violazione dell'art. 36 del d. Igs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 disp. att. c.p.c. (recte: art. 132 c.p.c.), comma 2, n.

4) e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per illogicità intrinseca della motivazione, ed in particolare per avere prima ritenuto la società contribuente quale società di comodo, e quindi diretta esclusivamente all'elusione fiscale, e successivamente avere accolto l'appello.

4. In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario con tutti i soci della Officine Meccaniche Romildo Mariani s.a.s. L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone dunque che tutti questi soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass.

Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., Sez. 6-5, 11 giugno 2018, n. 15116). R.G. N. 23 3/2014 4 Cons. est. alentino Lenoci - 5. In conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (C.T.P. di Milano), ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

E' ovviamente precluso l'esame dei motivi di ricorso riguardanti il giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di