Cassation court remands case for joint hearing due to pending parallel litigation regarding registration tax.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Wind Tre against the Regional Tax Commission's decision to reclassify asset transfers as a business transfer. The court noted that while the appellant argued for a strict interpretation of functional connections, the Regional Commission had already addressed the specific issue of the ITNet share transfer and submarine cable. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to a new role to allow for the joint hearing of this appeal and a parallel proceeding pending before the same Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When another judgment on the same subject matter is pending before the Court, the case must be remanded to a new role to permit the joint hearing of the appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8286/2018 proposto da WIND TRE spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pizzonia, dall'Avv. Giuseppe Russo Corvace e dall'Avv. Laura Trimarchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via della Scrofa, n. 57; - ricorrente - contro RGN 8286/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui i uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6280/2017, depositata in data 30 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 dal Consigliere Maria Elena Mele. Ritenuto che 1. Wind Tre spa impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento dell'imposta di registro in relazione ad un atto di cessione stipulato il 3 maggio 2011 con cui la società aveva ceduto a VimpelCom Ltd l'intera partecipazione posseduta nella società Libero srl. Secondo l'Ufficio tale atto costituiva l'ultimo di una serie di operazioni poste in essere tra dette società volte alla cessione di un ramo aziendale tra Wind Telecomunicazioni spa e VimpelCom Ltd.
In particolare, gli atti considerati erano: la costituzione, da parte di Wind, della società Libero srl; la sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante conferimenti in natura da parte di Wind a Libero; la successiva cessione dell'intera quota di partecipazione in Libero srl alla VimpelCom Ltd. La CTP rigettava il ricorso ritenendo che la connessione funzionale tra i vari beni ceduti, essendo volti alla gestione delle telecomunicazioni trasferite da una società all'altra, evidenziasse la cessione di un ramo d'azienda.RGN 8286/2018 2. La Commissione tributaria regionale del Lazio, avanti alla quale Wind interponeva appello, confermava la decisione di prime cure evidenziando come il collegamento funzionale tra i beni ceduti nonché la loro natura di beni produttivi rendevano plausibile la riconfigurazione del negozio effettuata dall'Agenzia.
3. La società contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione affidata a cinque motivi di ricorso e assistito da memoria. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2555, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe illegittima per aver accolto la tesi dell'Ufficio in ordine alla sussistenza di un nesso funzionale tra i beni senza che esso abbia assolto all'onere della prova sul medesimo gravante.
Per riqualificare la cessione di singoli beni come cessione d'azienda, sarebbe necessario dimostrare la complementarietà e interdipendenza degli stessi e non il mero collegamento. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente il conferimento nella società Libero srl della partecipazione nella società ITNet srl e del cavo sottomarino, transazioni che sarebbero state assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, la prima ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 10, n. 4 d.P.R. n. 633 del 1972, e la seconda in quanto operazione soggetta ad IVA.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 1, RGN 8286/2018 n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR ritenuto possibile la riqualificazione dell'operazione de qua in termini di cessione d'azienda sulla base del risultato complessivo perseguito dalle parti. In realtà l'unico presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sarebbe la stipula di uno degli atti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, mentre l'eventuale collegamento tra più atti distinti sarebbe irrilevante.
Tale interpretazione avrebbe trovato conferma nelle modifiche apportate all'art. 20 cit. dall'art. 1, comma 87, legge n. 205 del 2017 che esclude la rilevanza di elementi extratestuali. Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 176, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La CTR avrebbe errato nel rigettare le doglianze della contribuente dal momento che l'avviso di accertamento riguarderebbe una fattispecie esclusa da ogni possibilità di sindacato antielusivo, dal momento che l'art. 176 TUIR deve ritenersi esteso anche alle imposte indirette.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 56-bis, d.P.R. n. 131 del 1986 e 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato la doglianza relativa alla nullità dell'avviso di liquidazione per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, dovendo ogni contestazione circa la natura elusiva di un'operazione essere preceduta dall'instaurazione del contraddittorio.
2. Poiché, come evidenziato dalla ricorrente, pende avanti a questa Corte altro giudizio, iscritto al numero di RG 13448/2018, promosso da Venon Ltd avverso il medesimo avviso di liquidazione, si rende opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa al fine di consentire la trattazione congiunta dei due ricorsi.RGN 8286/2018 PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2022. DEPOSITAT