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Ordinanza Interlocutoria — n. 12178/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to missing collection agent, ordering new hearing for contradiction integration.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12178/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision regarding an unpaid tax bill. The court found that the collection agent, who participated in lower court proceedings, was absent from the current appeal hearing. Consequently, the court ordered the case to be remanded for a new hearing to ensure the collection agent's contradiction is integrated.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; In tax proceedings involving procedural joinder where the cause is inseparable, the omission of a party's appeal does not render the complaint inadmissible but requires the judge to order the integration of contradiction against the omitted party.

Parole chiave

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tax appeal admissibility procedural joinder collection agent contradiction inseparable cause remand for new hearing arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
d.l. 31.08.2016, n.168
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv.
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018
Cass. 22 gennaio 1998 n. 567
anche Cass. 22 gennaio 1998 n. 567); in conclusione, va disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo affinché la ricorrente provveda, ai sensi dell'art.331 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA IkFER.LCcun~- sul ricorso n. 5125/2013 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro Mythos Arkè S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del liquidatore pro tempore. - intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.15/24/2012, pronunciata il 10 gennaio 2012, depositata il 24 gennaio 2012 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle entrate ricorre con cinque motivi contro la società Mythos Arkè S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza n.15/24/2012, pronunciata il 10 gennaio 2012, depositata il 24 gennaio 2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello della società contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso introduttivo della contribuente relativo alla cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art.36 bis d.P.R. n.600/1973, con cui l'ufficio aveva recuperato, ai fini Ires, alcuni importi indebitamente portati in compensazione nella dichiarazione Unico 2006; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE: preliminarmente, la Corte rileva che non risulta evocato in giudizio il concessionario della riscossione, parte nei precedenti gradi di giudizio; pertanto, pur non essendovi un litisconsorzio di carattere sostanziale, vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario, che, peraltro, si era costituito in appello; «nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa>>, (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018 in un caso di mancata integrità r.g. n. 5125/2013 2 Cons. est. Andreina Giudicepietro del contraddittorio in appello); come affermato da questa Corte nelle citate pronunce (in fattispecie in cui, impugnata da parte del contribuente la cartella esattoriale nei confronti dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione, l'appello era stato proposto dal contribuente nei confronti della sola Agenzia delle Entrate), il concetto di causa inscindibile (di cui all'art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (cfr. anche Cass. 22 gennaio 1998 n. 567); in conclusione, va disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo affinché la ricorrente provveda, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., all'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

la Corte rinvia il processo a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., all'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. Cos