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Decreto — n. 12177/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 12177/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the tax assessment was formally lodged. Consequently, the court ruled the process terminated by expiration of time, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request a settlement hearing within the prescribed term, the proceeding extinguishes by expiration of time.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement hearing deadline Legislative Decree 119/2018 procedural expiration tax dispute termination procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 23 October 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 536/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Palilla Luciana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Del Stabile e Giuseppe Filippo Maria La Scala, con domicilio eletto in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 2245/17/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RJU010100394.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma S 4- 2 (212 -.Il Preside te IL CANCE