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Decreto — n. 12174/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration.

Numero d'incarto Decreto — n. 12174/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request for hearing fixation by December 31, 2020, despite the case being open for simplified settlement. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had run out, terminating the case and assigning any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing fixation within the prescribed period, terminating the litigation and allocating advanced costs to the requesting party.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit hearing fixation request simplified settlement cost allocation rules procedural termination tax authority appeal differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 26973/2015 R.G. proposto da Nicolaio Luciano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Bacci e Mario Bacci, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Capuana, n. 207, presso lo studio degli stessi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;xrdiblUKR-girt fam--ilvia—dèl-P-6ftbeèsi, n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che la ra_ppresentaso dite- fiele; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 4089/5/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF9011306628/2011.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente aila declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL C