Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to missed statutory deadline for settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a declaratory extinction of the tax debt, but the court found no valid request was filed within the statutory period. Consequently, the court ruled the process terminated by time lapse and assigned any advanced costs to the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for submitting a settlement request, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12589/2015 R.G. proposto da Fin.Se.Tur. s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario A. Inzillo, con domicilio eletto in Roma, piazza G. Mazzini, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Precenzano; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona dei Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2080/01/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RH203A100238/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL