Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to late submission of a cited precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision regarding VAT and corporate tax adjustments. The taxpayer argued that a recent favorable ruling on a similar fact pattern should be considered, but submitted this citation after the statutory deadline for counter-arguments. The court ruled that the late submission precluded the tax authority from relying on this new precedent to challenge the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; The failure to submit a cited precedent within the statutory deadline for counter-arguments precludes its consideration by the court of cassation, thereby barring the use of such authority to overturn established factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA /1\;76,ewc L; Tojuq sul ricorso iscritto al n. 24253 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Punta di Mola s.r.l. a socio unico, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Taranto, per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto difensore vincenzo.taranto@pec.ordineavvocaticatania.it ; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1056/17/2015, depositata in data 17 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Punta di Mola s.r.l. un avviso di accertamento con il quale aveva accertato, per l'anno 2005, maggiori Ires ed Iva, recuperando a tassazione gli interessi passivi su mutui pregressi, ritenuti indeducibili in quanto dedotti nel 2005 e non negli anni precedenti, e l'Iva indebitamente detratta; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che le prove dedotte dall'amministrazione finanziaria fossero inutilizzabili perché illegittimamente raccolte e insufficienti; l'amministrazione finanziaria non aveva dato prova della inesistenza delle operazioni; rilevava, inoltre, la circostanza che il legale rappresentante della società era stato assolto dal reato per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e che altra Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'ufficio su di un ripresa fondata sullo stesso processo verbale di constatazione; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; considerato che:con la memoria del 17 gennaio 2022, la società ha evidenziato che, "in una vicenda attigua che ha riguardato la società SVT s.r.l. che per il periodo 01/01/2004 al 01/03/05, controllava la Serim s.r.l. per la quale è stata contestata la indebita detrazione Iva quale società controllante che ha optato per il regime dell'Iva di gruppo (...) si è odiernamente pronunciata favorevolmente Codesta Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1148 depositata il 17.2022"; parte controricorrente, in particolare, ha precisato che, con la suddetta pronuncia, "è stata definitivamente comprovata la mancata dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni contestate afferenti la cessione di immobili coinvolgenti Punta di Mola s.r.l."; la suddetta memoria è stata depositata oltre il termine di cui all'art. 380 bis.1, cod. proc. civ., non consentendo alla ricorrente di potere controdedurre sul punto; si rende necessario verificare la rilevanza della suddetta pronuncia, in particolare se l'accertamento di fatto in essa compiuto abbia o meno effetti di giudicato esterno sulla presente controversia;
P.Q.M.
La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2022. Il Presi cent DEPOSITATO IN