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Ordinanza Interlocutoria — n. 12168/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds due to late submission of precedent citing a pending decision.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12168/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision regarding VAT fraud. The agency attempted to cite a recent favorable ruling on a similar fact pattern but submitted the citation after the statutory deadline for counter-arguments. Consequently, the court determined that the cited precedent could not be considered for the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; The court cannot consider a precedent cited after the deadline for counter-arguments, even if the cited decision is pending, as it precludes the opposing party from responding.

Parole chiave

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tax appeal procedure statutory deadline counter-argument rights pending precedent judicial review arretrati d'imposta fatture fittizie assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 1148/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA 03T6R.LOC_uTC) sul ricorso iscritto al n. 27849 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Punta di Mola s.r.l. a socio unico, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo •'c, Taranto, per procura speciale a margine del controricorso, zo27- domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzo.taranto@ordineavvocaticatania.it del medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 655/34/2014, depositata in data 26 febbraio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Punta di Mola s.r.l. un avviso di accertamento con il quale aveva contestato, per l'anno 2004, maggiori ricavi e rideterminato il reddito complessivo ai fini Ires e Irap e, ai fini Iva, aveva recuperato l'imposta indebitamente detratta; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'amministrazione finanziaria che contesta la falsità delle fatture per inesistenza delle operazioni deve dare adeguata prova e, nel caso di specie, nessuna prova era stata fornita, essendo meramente generica e basata su elementi negativi; d'altro lato, le fatture contestate, relative ad acconti per la compravendita di un immobile ed a prestazioni da eseguire, erano state successivamente annullate mediante note di credito a causa del venir meno dell'interesse all'acquisto e del mancato pagamento di quanto dovuto; la società, peraltro, aveva fornito la prova dell'effettività del rapporto economico tra la stessa e le società interessate; non era stata data prova, inoltre, del danno erariale; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; considerato che: con la memoria del 17 gennaio 2022, la società ha evidenziato che, "in una vicenda attigua che ha riguardato la società SVT s.r.l. che per il periodo 01/01/2004 al 01/03/05, controllava la Serim s.r.l. per la quale è stata contestata la indebita detrazione Iva quale società controllante che ha optato per il regime dell'Iva di gruppo (...) si è odiernamente pronunciata favorevolmente Codesta Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1148 depositata il 17.2022"; parte controricorrente, in particolare, ha precisato che, con la suddetta pronuncia, "è stata definitivamente comprovata la mancata dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni contestate afferenti la cessione di immobili coinvolgenti Punta di Mola s.r.l."; la suddetta memoria è stata depositata oltre il termine di cui all'art. 380 bis.1, cod. proc. civ., non consentendo alla ricorrente di potere controdedurre sul punto; si rende necessario verificare la rilevanza della suddetta pronuncia, in particolare se l'accertamento di fatto in essa compiuto abbia o meno effetti di giudicato esterno sulla presente controversia;

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2022. Il Presidente ,e. /— DEPOS