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Decreto — n. 12165/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 12165/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018. The appellant argued for a hearing to declare the tax definition extinguished, but no such request was filed before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, leaving the process terminated and costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; If parties fail to request a hearing within the prescribed term to declare a tax definition extinguished, the process extinguishes by lapse of time.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment legislative decree 119 2018 failure to request hearing procedural time limit tax definition declaration contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 20912/2015 R.G. proposto da Ancona & Maiorana s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sammartino, con domicilio eletto in Roma, via dell'Elettronica, n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Piero Siviglia; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;~55—irì R-05-rna, via dei P-ortoghesi, n. 12, pressoirAvvocatura generale Mio Stato, dfféla rappresenta_9 elfern c e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell4keL5e; r%nnL.‘11t-0 4 n. 264/25/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 801CR3400008/2007.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma •3 .ripiR, 2077 l £o2 L IL CANCELLIERE ESPERTO nte Dott