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Decreto — n. 12164/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed case as extinguished by accelerated payment agreement under D.L. 119/2018 Article 6.

Numero d'incarto Decreto — n. 12164/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted an accelerated payment request under Article 6 of D.L. 119/2018. The tax agency confirmed the payment and noted no other parties requested the accelerated procedure's application within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes automatically upon the lapse of the deadline for requesting the accelerated definition if the taxpayer has fulfilled the payment obligation and no other party has intervened to fix a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction accelerated payment agreement D.L. 119/2018 Article 6 procedural termination taxpayer compliance condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 17555/2017 R.G. proposto da Nocera Bros s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Ferrante, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 267, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ciardo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona dei Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 111/33/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3030200564/2015.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 Ù MP. 2022 ente IL CANCELLIERE ES