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Decreto — n. 12163/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 12163/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff, Roma Capitale, challenged a regional tax commission decision, while the defendant, Immobiliare Edilizia Seconda s.r.l., had submitted documentation for the simplified process. The court ruled that without an explicit request for settlement, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed term, unless they subsequently request a hearing.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure procedural term expiration costs allocation rule differimento dell'imposizione contenzioso tributario imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 12702/2017 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; contro Immobiliare Edilizia Seconda s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Orazi, con domicilio eletto in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 6, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7193/16/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662078308.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 fl MAR, 2022 CANCEI,LIERE ESPERTO 1_)oft.