Tax court dismissed appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit a request for settlement within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified tax definition, but no formal objection was filed by the tax authority before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under Article 6 of the 2018 tax decree, leaving the burden of costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the taxpayer does not request settlement within the prescribed term, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 1025/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Jap s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Serafini, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 11, presso lo studio della stessa; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3426/4/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20051T018345000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.I. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ..... /2, .................... ...... IL CANCELLIERE ESPERTO Doit,.