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Ordinanza — n. 12149/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's request for simplified settlement extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12149/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement procedure. The taxpayer submitted a formal request to define the tax assessment with partial payment, which legally terminates the ongoing litigation. Consequently, the court dismissed the administrative agency's cassation appeal without addressing the underlying tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 372 cod. proc. civ.: A request for simplified settlement extinguishes the tax proceeding, preventing further appellate review of the contested decision.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction simplified tax payment tax assessment notice Cassation appeal dismissal reddito non dichiarato computo del reddito inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), di definizione agevolata - ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 a 1669/2018 r.g.
Art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.
11540), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod.
Artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l.
comma 13, d.l. n. 119 del 2018
546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/05/2019, n. 11540
Tanto premesso, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1669/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. 137_ - ricorrente e controricorrente incidentale contro FEDERICO BARBAROSSA, rappresentato e difeso, per procura speciale, dal Prof. Avv. Franco Picciaredda, con domicilio eletto presso lo studio di quest' ultimo in Roma, Via Panama, n. 95. - ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari n. 180/08/17, depositata il 9 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere dott. Michele Cataldi; Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari di cui all'epigrafe, che aveva parzialmente accolto l'appello di Federico Barbarossa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sassari, che aveva rigettato il ricorso dello stesso contribuente contro l'avviso d'accertamento, in materia di Irpef, Iva ed Irap, che per l'anno d'imposta 2008, all'esito di indagini finanziarie, gli aveva attribuito tre fonti di reddito non dichiarate: le mance elargite dai clienti dell'hotel del quale era dipendente come capo concierge; lo svolgimento dell'attività d'impresa di agenzia di servizi; la locazione di fabbricati.

La sentenza d'appello impugnata aveva annullato l'avviso d'accertamento limitatamente alle somme accertate quali redditi da lavoro dipendente in conseguenza di mance, oltre che per le relative sanzioni e gli accessori. Il contribuente è rimasto intimato ma, con ricorso per cassazione successivo, da considerarsi quindi incidentale, affidato a quattro motivi, ha impugnato la medesima sentenza della CTR, per la parte in cui aveva rigettato parzialmente il suo appello. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Considerato che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto che il contribuente ha depositato il 26 gennaio 2022 a mezzo p.e.c. copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), di definizione agevolata - ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 a 1669/2018 r.g. 2 dicembre 2018, n. 126- dell'avviso d'accertamento controverso, corredata di moduli F24 relativi alle prime due delle rate dovute, chiedendo a questa Corte di adottare i provvedimenti conseguenti. Tanto premesso, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può e si deve tenere conto.

Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

P.Q.M.

Dichiara l'est