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Ordinanza Interlocutoria — n. 12134/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court adjourns admissibility review of excise tax refund claim due to EU compatibility question.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12134/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order to adjourn the decision on the admissibility of a tax refund claim. The Customs Agency argued the loss of denatured alcohol resulted from gross negligence rather than force majeure, while the taxpayer contended it was a fortuitous event. The court deferred the admissibility ruling because the national law's treatment of 'minor fault' as equivalent to force majeure requires a preliminary compatibility check with EU regulations.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504/1995; Art. 7, comma 4, Dir. 2008/118/CE: The compatibility of equating minor fault with force majeure for excise tax refunds must be verified against EU law before admissibility is decided.

Parole chiave

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excise tax refund force majeure equivalence minor fault liability EU law compatibility interlocutory order Customs Agency denatured alcohol loss imposta sulle bevande

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995
L'Amministrazione, in particolare, negava la sussistenza dei presupposti per l'abbuono dell'imposta ex art. 4, comma 1, d.lgs.
Art. 7, comma 4, Dir. 2008/118/CE
504 del 1995, della "colpa non grave" di terzi ovvero dello stesso soggetto al caso fortuito e alla causa di forza maggiore, mentre l'art. 7, comma 4, dir.
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Testo completo

la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 12694/2017 R.G. proposto da Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Girelli Alcool Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Castellano, con domicilio eletto presso l'Avv. Maria Laviensi in Roma via Pompeo Magno n. 10/b, giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5971/35/2016, depositata il 16 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 7 dicembre 2021, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, I. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva, nei confronti della società Girelli Alcool Srl, avviso di pagamento per l'accisa dovuta in relazione allo sversamento, e conseguente dispersione, di 1552 Kg di alcool denaturato, per un importo di C 17.469,33.

L'Amministrazione, in particolare, negava la sussistenza dei presupposti per l'abbuono dell'imposta ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) poiché la perdita del prodotto non era derivata da caso fortuito o forza maggiore ma da una grave imprudenza e negligenza di un dipendente, che, durante le operazioni di carico di un serbatoio, aveva lasciato in posizione di apertura la valvola del medesimo. L'impugnazione della società, che deduceva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa, trattandosi di fatto imputabile a caso fortuito o, comunque, determinato da colpa non grave, era accolta dalla CTP di Milano.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe che riteneva la manovra errata del dipendente riconducibile al caso fortuito e all'errore scusabile e, comunque, imputabile a colpa lieve. L'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un motivo. Resiste Girelli Alcool Srl con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevato che il presupposto della richiesta di riconoscimento dell'abbuono, come contestata dall'Ufficio, si fonda sulla equiparazione, operata dall'art. 4, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 504 del 1995, della "colpa non grave" di terzi ovvero dello stesso soggetto al caso fortuito e alla causa di forza maggiore, mentre l'art. 7, comma 4, dir. n. 2008/118/CE si limita a stabilire che «La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo».

2. Si pone, dunque, un profilo di eventuale compatibilità del dettato nazionale rispetto alla disciplina unionale, questione che va rimessa al contraddittorio delle parti, alle quali va assegnato un termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni.

P.Q.M.

La Corte invita le parti a formulare le proprie osservazioni sulla questione di cui in motivazione, assegnando termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di note illustrative. Deciso in Roma, il