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Ordinanza — n. 12133/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the taxpayer's declaration of interest waiver lacked required formalities for process extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12133/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer's declaration of waiver of interest lacked the specific formalities required to extinguish the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Although the taxpayer admitted to paying the taxes and losing interest, the declaration was not properly notified to the opposing party or their legal representatives with the necessary official endorsement. Consequently, the Court ruled that while the process was not formally extinguished, the taxpayer's lack of standing justified dismissing the appeal as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: A declaration by a party indicating the loss of interest in the proceedings does not extinguish the process unless accompanied by the formalities prescribed by Article 390 of the Code of Civil Procedure, such as notification to the opposing party or their counsel.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waiver of interest formalities Article 390 Code of Civil Procedure taxpayer standing loss process extinction requirements sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Non essendo la dichiarazione di rinuncia accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c.
Art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il ricorrente, con istanza depositata il 14 novembre 2018, ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, chiedendo la sospensione del giudizio.
art. 390 c.p
Non essendo la dichiarazione di rinuncia accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13923 del 2019
Cass. n. 12743 del 2016
Cass. n. 12743 del 2016; Cass.
Cass. n. 15980 del 2006
12743 del 2016; Cass. n. 15980 del 2006).'t • I Le spese sostenute dalla parte ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28102 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da Cibrario Romanin Mario, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Pierro, elettivamente domiciliato ,A2i-u/k) to 3 presso il suo studio in Roma, via - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -intimata- T per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria nc.> elsecondo LA5.. grado LIJ :_jó depositata in data 7.12.2011, n. 263/9/11; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 26 novembre 2021.

Fatti di causa. Mario Cibrario Romanin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio pubblicata il 7 dicembre 2011, che, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 480/47/10, ha dichiarato la legittimità della pretesa tributaria. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione finalizzata esclusivamente alla partecipazione eventuale alla discussione orale della causa. Il ricorrente, con istanza depositata il 14 novembre 2018, ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, chiedendo la sospensione del giudizio.

In virtù della norma evocata il processo è stato sospeso fino al 10 giugno 2019. Ragioni della decisione. In esito alla ricalendarizzazione del giudizio di legittimità, il difensore del contribuente ha depositato, in funzione dell'udienza del 26 novembre 2021, nota nella quale ha dichiarato di aver "aderito ad altro provvedimento di stralcio dei debiti tributari provvedendo all'integrale pagamento dei tributi" oggetto del ricorso, depositando documentazione correlata e deducendo il venir meno dellminteresse al ricorso". Non essendo la dichiarazione di rinuncia accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione alloro difensori con apposizione del visto), essa non è idonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, tuttavia testimoniando e rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità (Cass. n. 13923 del 2019;

Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 15980 del 2006).'t • I Le spese sostenute dalla parte ricorrente vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili. Così deciso in Roma,