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Ordinanza — n. 12132/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal and declares litigation extinguished due to voluntary settlement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12132/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the litigation extinguished after the taxpayer voluntarily adhered to the simplified dispute resolution procedure under D.L. 119/2018 and paid the debt. The tax agency had appealed a second-instance decision annulling a payment order due to alleged lack of motivation and procedural defects. Since the taxpayer fulfilled the conditions for early settlement and failed to request a hearing within the statutory deadline, the court terminated the proceedings without addressing the substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 119 del 2018; Art. 360 c.p.c.: When a taxpayer voluntarily adheres to the simplified dispute resolution procedure and pays the debt, the litigation is extinguished if no request for a hearing is filed within the prescribed term.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified dispute resolution voluntary settlement procedure litigation extinction tax payment order procedural termination dichiarazione fiscale tardiva notificazione viziata arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.L. n. 119 del 2018
Il giudizio di legittimità è stato sospeso in virtù del deposito da parte di quest'ultima di istanza ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018.
Art. 360 c.p.c.
602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 7 L. n. 212 del 2000
e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, dell'art.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
A seguito di controllo formale autorizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art.
Art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, veniva notificata il 6 febbraio 2007 a T.S.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22175 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro T.S. Service s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. M A c_E: (.1,u R.C?s3t og.a-A,1 r Ai; li e dall'Avv. REIZISEE173, it,c-e4- Pfto , C4.),3 r>,oP.; t_ (. (2:LUZ) ete..-3 L.:~•••••~1Aiii•Zmii.rui ••:.^,~•~•nir•rAilinme • LA CZ A-7 (2_ 11-4 -agstforicorrente- 2e.s', per la cassazione della senteng della Commissione tributaria di secondo grado • (-) di Trento, depositata in data ,1342.2011, n. 26/02/12; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 26 novembre 2021.

Fatti di causa. A seguito di controllo formale autorizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, veniva notificata il 6 febbraio 2007 a T.S. Service s.r.l. cartella di pagamento n. 11220080000679577, per il cui tramite si contestavano omessi versamenti di importi periodici per l'anno 2004 a titolo di Iva e Ires; detti importi erano dovuti alla stregua della dichiarazione della contribuente resa con Modello Unico 2005, per un complessivo ammontare di euro 141.113,12. La contribuente impugnava la cartella eccependone il difetto di motivazione, contestando la mancata indicazione in essa del responsabile del procedimento e, infine, stigmatizzando l'omessa notifica del c.d. "avviso di irregolarità", prima dell'emissione della cartella di pagamento.

L'Agenzia, costituitasi in giudizio, assumeva la completezza della cartella nei suoi requisiti essenziali, escludeva che l'indicazione del responsabile del procedimento presso l'ente creditore assurgesse a motivo di nullità della cartella e, infine, adduceva che la comunicazione di irregolarità, ancorché non prevista, era stata comunque eseguita ad onta di quanto dedotto dalla contribuente. La Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento accoglieva il ricorso della contribuente, annullando la cartella. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia; la contribuente spiegava appello incidentale con riferimento alla statuizione sulle spese.

Nel gravame erariale si censuravano gli assunti della decisione di primo grado relativi al deficit di motivazione della cartella, all'omessa comunicazione di irregolarità, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento rigettava l'appello dell'Agenzia e accoglieva l'incidentale della contribuente, ponendo a carico dell'erario le spese dei due gradi di giudizio. L'Agenzia avanza ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente è rimasta intimata. Il giudizio di legittimità è stato sospeso in virtù del deposito da parte di quest'ultima di istanza ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018.

Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. n. 212 del 2000 nonché degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione di Secondo Grado erroneamente censurato la mancanza di motivazione della cartella. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 I. n. 212 del 2000 nonché degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, 25 d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Commissione di Secondo Grado erroneamente valorizzato l'obbligatorietà della notifica "di un avviso bonario antecedente la cartella esattoriale".

Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta l'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Commissione di Secondo Grado incongruamente escluso l'avvenuta comunicazione di irregolarità a mezzo raccomandata, ancorché detta circostanza risultasse documentata in atti. Con il quarto motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, dell'art. 36 comma 4-ter d.l. n. 248 del 2007, dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione di Secondo Grado ritenuto erroneamente doverosa l'indicazione di un responsabile del procedimento ratione temporis non prevista come tale.

Giova evidenziare che mediante comunicazione datata 27 maggio 2019, T.S. Service ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 D.L. 119/2018, documentando di aver eseguito, mediante modello F24 il pagamento dell'importo ex lege dovuto. È, altresì, decorso il termine del 31.12.2020, senza che sia stata depositata istanza di trattazione, il che implica la positiva definizione della controversia, ai sensi e per gli effetti del rammentato art. 6 D.L. n. 119/2018. Alla luce delle riassunte circostanze va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto