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Ordinanza — n. 12129/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal claiming contradictory reasoning due to clerical errors and material mistakes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12129/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected a tax company's appeal against a regional commission's decision to reduce assessed income based on a sector study. The appellant argued the lower court's judgment was contradictory due to clerical errors and a mismatch between the appeal's core request and the reasoning provided. The court ruled that such errors do not constitute contradictory reasoning unless they obscure the judge's actual decision-making logic, which remained clear in this case.

Regesto Legislator

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Art. 111 comma 6 Cost.; Art. 360 cod. proc. civ.: Contradictory reasoning exists only when conflicting arguments prevent understanding the ratio decidendi; material errors or clerical slips do not invalidate a judgment if the decisional will remains ascertainable.

Parole chiave

Generato dall'IA
contradictory reasoning tax appeal dismissal clerical error material mistake ratio decidendi tax sector study Cassation procedure reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 comma 6 Cost.
Art. 13 cod. proc. civ.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Art. 360 cod. proc. civ.
d.lgs. n.546 del 1992
civ., 36 del d.lgs. n.546 del 1992 ovvero per omessa o integralmente contraddittoria motivazione della sentenza rispetto ai motivi di appello e ai fatti di causa.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006
Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015
615519 - 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015).
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 636/2015 R.G. proposto da GORLERI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Levrero Roberto e dall'Avv. Sigti Igna- zio, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 28; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Li- guria, n.113/2/2013 depositata il 13 novembre 2013, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 ottobre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, veniva rigettato l'appello della società Gorleri S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia n.191/3/2009 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2005.

2. In particolare, la società svolgeva attività di impresa di costruzione, ristrutturazione e lottizzazione di proprietà immobiliari e, in applica- zione di studio di settore, la dichiarazione per il periodo di imposta risultava non congruente, con conseguente instaurazione del contrad- dittorio e rettifica del reddito d'impresa con riferimento all'operazione di compravendita immobiliare realizzata nel periodo e contestata.

3. La CTP riduceva del 50% i maggiori ricavi accertati ai fini IVA, non- ché il maggior reddito ai fini IRES e la base imponibile IRAP, con san- zioni al minimo edittale, e la decisione veniva confermata dal giudice d'appello.

4. Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente per un motivo, l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che:

5. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - la contribuente deduce la nullità dell'emessa sentenza per violazione degli artt.111 comma 6 Cost., 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n.546 del 1992 ovvero per omessa o integralmente contraddittoria motivazione della sentenza rispetto ai motivi di appello e ai fatti di causa.

6. Il motivo è infondato. Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita "contraddittoria", che un'espressione conte- nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al- tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci- sum" adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria al- lorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006, Rv. 588581 - 01).

7. Infatti, è assodato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci- sum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor- chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010, Rv. 615519 - 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015).

8. Nel caso di specie è ammesso dalla stessa ricorrente che nell'anno di imposta per cui è causa è stata contestata una vendita di cespite immobiliare (appartamento con box) e, dunque, tutti i riferimenti con- tenuti in sentenza al valore medio delle vendite e ai costi sostenuti, che /-1 sostanzia la "ratio decidendi" di scarsa redditività dell'azienda, riscon- trata anche dallo studio di settore, sono pienamente centrati sulla fat- tispecie concreta e in termini.

9. Per il resto, il refuso contenuto a pag.2 della sentenza in cui, a dif- ferenza dell'intestazione, è riportato erroneamente il numero della de- cisione di primo grado, è un mero errore materiale che non inficia l'identificazione della materia del contendere già contenuta nell'incipit della motivazione, sempre a pag.2 della sentenza, ossia la rettifica del reddito di impresa per l'anno di imposta 2005 «da Euro - 37.363,00 dichiarati in Euro 245.444,00».

10. Non dissimili considerazioni valgono per l'identificazione dei motivi d'appello da parte della CTR, dal momento che la risposta alla que- stione effettivamente posta dall'appellante («integrale annullamento ed inefficacia dello studio di settore») trova risposta ampia nella moti- vazione espressa dalla sentenza impugnata da pag.3 e ss. («La legitti- mità dello studio di settore (...)»). Pertanto, neppure i refusi contenuti nella parte espositiva, in cui i motivi non sono accuratamente sintetiz- zati, sono decisivi poiché non incidono sul logico inter decisorio, cor- rettamente centrato sull'appello.

11. Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato e nessuna statui- zione dev'essere adottata in punto di spese di lite, considerato che l'Agenzia delle Entrate non si è difesa.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Roma, Così deciso in data 13 ottobre 2021 - DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Pre