Italian court dismisses tax appeal claiming contradictory reasoning due to clerical errors and material mistakes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected a tax company's appeal against a regional commission's decision to reduce assessed income based on a sector study. The appellant argued the lower court's judgment was contradictory due to clerical errors and a mismatch between the appeal's core request and the reasoning provided. The court ruled that such errors do not constitute contradictory reasoning unless they obscure the judge's actual decision-making logic, which remained clear in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 comma 6 Cost.; Art. 360 cod. proc. civ.: Contradictory reasoning exists only when conflicting arguments prevent understanding the ratio decidendi; material errors or clerical slips do not invalidate a judgment if the decisional will remains ascertainable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 636/2015 R.G. proposto da GORLERI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Levrero Roberto e dall'Avv. Sigti Igna- zio, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 28; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Li- guria, n.113/2/2013 depositata il 13 novembre 2013, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 ottobre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, veniva rigettato l'appello della società Gorleri S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia n.191/3/2009 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2005.
2. In particolare, la società svolgeva attività di impresa di costruzione, ristrutturazione e lottizzazione di proprietà immobiliari e, in applica- zione di studio di settore, la dichiarazione per il periodo di imposta risultava non congruente, con conseguente instaurazione del contrad- dittorio e rettifica del reddito d'impresa con riferimento all'operazione di compravendita immobiliare realizzata nel periodo e contestata.
3. La CTP riduceva del 50% i maggiori ricavi accertati ai fini IVA, non- ché il maggior reddito ai fini IRES e la base imponibile IRAP, con san- zioni al minimo edittale, e la decisione veniva confermata dal giudice d'appello.
4. Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente per un motivo, l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che:
5. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - la contribuente deduce la nullità dell'emessa sentenza per violazione degli artt.111 comma 6 Cost., 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n.546 del 1992 ovvero per omessa o integralmente contraddittoria motivazione della sentenza rispetto ai motivi di appello e ai fatti di causa.
6. Il motivo è infondato. Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita "contraddittoria", che un'espressione conte- nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al- tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci- sum" adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria al- lorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006, Rv. 588581 - 01).
7. Infatti, è assodato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci- sum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor- chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010, Rv. 615519 - 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015).
8. Nel caso di specie è ammesso dalla stessa ricorrente che nell'anno di imposta per cui è causa è stata contestata una vendita di cespite immobiliare (appartamento con box) e, dunque, tutti i riferimenti con- tenuti in sentenza al valore medio delle vendite e ai costi sostenuti, che /-1 sostanzia la "ratio decidendi" di scarsa redditività dell'azienda, riscon- trata anche dallo studio di settore, sono pienamente centrati sulla fat- tispecie concreta e in termini.
9. Per il resto, il refuso contenuto a pag.2 della sentenza in cui, a dif- ferenza dell'intestazione, è riportato erroneamente il numero della de- cisione di primo grado, è un mero errore materiale che non inficia l'identificazione della materia del contendere già contenuta nell'incipit della motivazione, sempre a pag.2 della sentenza, ossia la rettifica del reddito di impresa per l'anno di imposta 2005 «da Euro - 37.363,00 dichiarati in Euro 245.444,00».
10. Non dissimili considerazioni valgono per l'identificazione dei motivi d'appello da parte della CTR, dal momento che la risposta alla que- stione effettivamente posta dall'appellante («integrale annullamento ed inefficacia dello studio di settore») trova risposta ampia nella moti- vazione espressa dalla sentenza impugnata da pag.3 e ss. («La legitti- mità dello studio di settore (...)»). Pertanto, neppure i refusi contenuti nella parte espositiva, in cui i motivi non sono accuratamente sintetiz- zati, sono decisivi poiché non incidono sul logico inter decisorio, cor- rettamente centrato sull'appello.
11. Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato e nessuna statui- zione dev'essere adottata in punto di spese di lite, considerato che l'Agenzia delle Entrate non si è difesa.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Roma, Così deciso in data 13 ottobre 2021 - DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Pre