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Ordinanza — n. 12116/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal on appeal court's inadmissibility ruling, allowing appeal as timely and valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12116/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's ruling that the agency's appeal was untimely. The court found the appeal was properly mailed on the last day of the deadline and deposited within the statutory period. Consequently, the court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 155, quinto comma cod. proc. civ.; Art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: An appeal filed on the last day of the deadline and deposited within the subsequent thirty days is timely and admissible, even if the mailing date coincides with the deadline.

Parole chiave

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tax appeal admissibility statutory deadline calculation postal mailing date judicial holiday suspension Cassation procedure Regional Tax Commission untimely appeal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 155, quinto comma cod. proc. civ.
Tenendo conto della sospensione feriale (ratione temporis di 46 giorni), il termine scadeva pertanto sabato 5 marzo 2011, con conseguente proroga, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod.
Art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 331 cod. proc. civ
16269 del 10 giugno 2021 ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dell’Agenzia delle entrate-riscossione, quale successore ex lege dell’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a., nel termine di 60 gg.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 30/10/2013, n. 24469
Cass., Sez. U., 01/02/2021, n. 2155
24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass., Sez. U., 01/02/2021, n. 2155; Cass.
Cass. 01/02/2022, n. 3002
2155; Cass. 01/02/2022, n. 3002; Cass.
Cass. 16/06/2020, n. 11675
3002; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass.
Cass. 19/12/2017, n. 30393
11675; Cass. 19/12/2017, n. 30393).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6405/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; – ricorrente – contro RESIDENTS s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Sangiovanni, con domicilio eletto in Roma, via G.Avezzana, n. 51, presso lo studio dell’Avv. Alessandra La Via; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6405/2013 Numero sezionale 1028/2022 Numero di raccolta generale 12116/2022 – controricorrenteData pubblicazione 13/04/2022 – e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 22/15/12, depositata il 23 gennaio 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere Michele Cataldi;

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificò alla Resident s.r.l. cartella di pagamento, avente ad oggetto Ires e Irap di cui all’anno di imposta 2005, che il contribuente impugnò innanzi la Commissione tributaria Provinciale di Napoli, che accolse il ricorso, con sentenza depositata il 18 gennaio 2010. Avverso tale decisione, con ricorso spedito a mezzo posta per la notifica il 7 marzo 2011, e depositato il 4 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che l’ adita Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 22/15/12, depositata il 23 gennaio 2012, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.

L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della predetta sentenza d’appello. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria. Questa Corte, con ordinanza n. 16269 del 10 giugno 2021 ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dell’Agenzia delle entrate-riscossione, quale successore ex lege dell’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a., nel termine di 60 gg. dalla comunicazione dello stesso provvedimento. La ricorrente, ricevuta la comunicazione il 10 giugno 2021, ha integrato il contraddittorio, notificando all’ Agenzia delle entrate -riscossione atto 2 F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6405/2013 Numero sezionale 1028/2022 Numero di raccolta generale 12116/2022 di integrazione del contraddittorio, spedito a mezzo posta il 18 giugno Data pubblicazione 13/04/2022 e ricevuto dalla destinataria litisconsorte il 21 giugno 2021, come da distinta di spedizione ed a.r. in atti.

Agenzia delle entrate-riscossione è rimasta intimata. La controricorrente ha prodotto ulteriore memoria ed istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Considerato che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto che il contraddittorio è stato integrato nel rispetto dell’ordinanza n. 16269 del 10 giugno 2021 di questa Corte, per cui va respinta l’eccezione di estinzione formulata dalla ricorrente.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia «la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 comma 3, 51, 22 comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 e 155 cod. proc. civ., nonché art. 58 comma 3 della legge 18 giugno 2009 n.69, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.”, per avere la CTR errato sia nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, applicando erroneamente le norme in materia di processo tributario e civile che disciplinano il computo dei termini; sia nel pronunciarsi, senza averne più titolo dopo la declaratoria dell’inammissibilità, sul merito della lite. 2.1.

Il motivo è ammissibile, al contrario di quanto eccepito dalla controricorrente, non emergendo in alcun modo, dalla sentenza impugnata, che il computo del termine sia stato inficiato da un errore di fatto nella percezione della data di notifica dell’appello rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e comunque avendo la CTR espressamente accertato la tardività del ricorso a seguito di eccezione della contribuente appellata (come risulta anche dal controricorso), cosicché lo stesso fatto processuale costituiva un punto controverso sul quale il giudice a quo si è pronunciato. 2.2.

Il mezzo è altresì fondato. 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6405/2013 Numero sezionale 1028/2022 Numero di raccolta generale 12116/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 E’ infatti pacifico che il dies a quo del termine (annuale, ratione temporis, essendo stato il giudizio introdotto in primo grado con ricorso notificato il 24 aprile 2009, come da controricorso) decorreva dal 18 gennaio 2010, data di deposito della sentenza di primo grado.

Tenendo conto della sospensione feriale (ratione temporis di 46 giorni), il termine scadeva pertanto sabato 5 marzo 2011, con conseguente proroga, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., al successivo lunedì 7 marzo 2011. E’ altrettanto pacifico, per averlo dedotto anche la controricorrente (cfr. § VII del controricorso), che l’appello è stato spedito per la notifica proprio il 7 marzo 2011 (come accertabile anche dal timbro postale sulla distinta di spedizione riprodotta nel ricorso) ed è stato depositato presso la CTR il 4 aprile 2011, ovvero entro i successivi trenta giorni, nel rispetto del termine di cui all’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L’appello non è quindi tardivo, ma tempestivo ed ammissibile. 2.3. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, cos̀ spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass.

Sez. U., 30/10/2013, n. 24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass., Sez. U., 01/02/2021, n. 2155; Cass. 01/02/2022, n. 3002; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass. 19/12/2017, n. 30393). Pertanto, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, la ricorrente Agenzia non solo non aveva alcun onere di impugnare la ratio decidendi espressa, dopo la declaratoria di inammissibilità e quindi ad abundantiam, sul merito della lite dalla CTR, ma non poteva 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6405/2013 Numero sezionale 1028/2022 Numero di raccolta generale 12116/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 comunque farlo, giacché in parte qua il relativo ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sarebbe stato inammissibile. Non si è formato quindi alcun giudicato sul merito della pretesa tributaria, come sostiene invece la contribuente.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. Il Presidente Dott. Federico Sorrentino 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P