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Ordinanza — n. 11858/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11858/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the legal proceeding extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal of the appeal. The case involved a dispute over IRPEF 2010 regarding undisclosed overtime work disguised as business travel, where the taxpayer initially challenged the tax authority's assessment. The court ruled that the withdrawal rendered the litigation moot, leading to the dismissal of the case with mutual expense compensation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws the appeal, the court declares the proceeding extinguished and orders mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings mutual compensation of costs tax dispute termination Italian civil procedure code contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27568/2016 R.G. proposto da: MAZZUCCA MICHELE ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma Viale Regina Margherita n. 290 presso lo studio dell’avvocato Carlo Ponzano; rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Casorelli e dall’avvocato Carlo Ponzano. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 196/01/2016, depositata il 26/04/2016. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 27568/2016 Numero sezionale 1175/2022 Numero di raccolta generale 11858/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05 aprile 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida.

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Paola D’Ovidio ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nella controversia in tema di impugnazione di avviso di accertamento relativo ad Irpef 2010, emesso all’esito di una verifica fiscale dalla quale era emerso che erano state corrisposte competenze, dissimulanti lavoro straordinario, indicate come “trasferta Italia”, e quindi, sottratte a ritenuta fiscale da parte del sostituto di imposta, Michele Antonio Mazzucca, socio lavoratore della cooperativa di facchinaggio Coopital, ha proposto ricorso, con sei complessi motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della C.T.R. della Basilicata che ha rigettato l’appello del contribuente nei confronti della decisione di primo grado, ad esso sfavorevole.

2. Con atto datato 21/02/2022, depositato in Cancelleria in via telematica, e notificato a mezzo PEC all’Agenzia delle entrate, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto che il giudizio venga sia dichiarato estinto, con compensazione, tra le parti, delle spese.

3. Si deve quindi dichiarare l’estinzione del giudizio ex artt. 390, 391, cod. proc. civ., con compensazione, tra le parti, delle spese in ragione della particolarità e peculiarità della fattispecie concreta.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 05 aprile 2022 Il