Italian tax court allows appeal against regional tribunal, ruling customer lists have probative value for tax audits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Piedmont Regional Tax Tribunal's decision. The agency argued that the regional court erred by rejecting evidence from customer and supplier lists submitted by third parties. The court ruled that these lists constitute valid probative evidence of actual transactions and authorized income, overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 DPR 633/1972; Art. 39 DPR 600/1973: Lists of suppliers and customers submitted by third parties possess probative value to presume the existence of performed services and taxable income, authorizing tax authorities to rely on them for audit purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10505-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro MASSIMILIANO DE SANTIS (C.F. DSNMSM73M02L219G), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti ANTONIETTA DE CARLO e FRANCESCO MARIA CARDOSI, presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DEL PLEBISCITO, n. 107; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1353/24/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MASSIMILIANO DE SANTIS un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A., addizionale regionale e comunale relative all'anno di imposta 2007, oltre sanzioni, interessi e spese; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Torino la quale, con sentenza n. 161/3/13 rigettò il ricorso; che avverso tale decisione MASSIMILIANO DE SANTIS propose appello innanzi alla C.T.R. del Piemonte la quale, con sentenza n. 1353/24/14, depositata il 18.11.2014, accolse il gravame, riformando la decisione impugnata ed osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come dal solo esame comparativo dell'elenco dei clienti allegato dal contribuente alla propria dichiarazione e gli elenchi forniti dai clienti stessi non possano trarsi elementi gravi, precisi e concordati per affermare, a carico del primo, circa la produzione di maggior reddito imponibile, occorrendo all'uopo altri elementi conoscitivi "peraltro di facilissimo ottenimento considerati i poteri ad essa [Agenzia] attribuiti da parte de/legislatore" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 14, quartultimo cpv.); che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso, MASSIMILIANO DE SANTIS;
A Ric. 2015 n. 10505 sez. ST - ud. 10-01-2022 -2- Rilevato che con l'unico motivo di ricorso, la difesa dell'AGENzIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 cod. civ. degli artt. 43 e 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'accertamento compiuto ai danni del contribuente non adeguatamente supportato sul piano probatorio, per essere insufficienti all'uopo i soli elenchi clienti e fornitori utilizzati dall'Ufficio; che il motivo è fondato; che, premessa l'irrilevanza, ai fini della valutazione circa la valenza probatoria degli elenchi clienti e fornitori (cd.
CLIFO), della natura parziale o meno dell'accertamento condotto nei confronti del contribuente - conseguendo a tale caratteristica non già la definizione di un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole (cfr. Cass., Sez. 6-5, 4.4.2018, n. 8406, Rv.. 647574-01), salva solo la possibilità, per l'Ufficio, di sua integrazione con un successivo accertamento, senza la necessità di indicare gli elementi sopraggiunti, come prescritto dall'art. 43 del d.P.R. 600 cit. per l'accertamento integrativo (cfr.
Sez. 5, 1.10.2018, n. 23685, Rv. 650520-01) - va evidenziato che, rispetto a detti elenchi, questa Corte ha chiarito (Cass. pen., 8.1.2020, n. 230, non massimata) che "quelle rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti [...] all'Agenzia delle Entrate non costitui[scono] mere annotazioni, ma corrispond[ono] a fatture Ric. 2015 n. 10505 sez. ST - ud. 10-01-2022 -3- regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati dal soggetto emittente la corrispondente fattura sulla quale il cliente, in quanto titolare di partita IVA, è legittimato a detrarre la relativa imposta ed aventi perciò valore probatorio in ordine all'acquisto di beni [...]".
Donde la conclusione per cui, nell'ottica della ripresa tributaria in materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita (Cass., Sez. 6-5, 19.2.2019, n. 4912, Rv. 652801-01); che tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R., la quale ha invece erroneamente escluso che, dal solo esame degli elenchi allegati alle dichiarazioni dei clienti dell'odierno controricorrente, possa trarsi l'esistenza di reddito imponibile suscettibile di ripresa;
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere accolto; per l'effetto, la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa l'impugnata decisione e rinvia la causa alla C.T.R. del Piemonte, in diversa Ric. 2015 n. 10505 sez. ST - ud. 10-01-2022 -4- composizione, per un nuovo esame della controversia e la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, 11 10.1.2022. I