Cassation court allows tax agency appeal, ruling partial settlement does not extinguish remaining tax liabilities against company and other partner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission decision that had declared the tax litigation extinguished. The agency argued that a simplified settlement agreement only resolved the tax dispute for one partner, leaving the company and the other partner's liabilities regarding VAT, IRAP, and income tax still active. The court agreed, holding that the partial settlement did not extinguish the entire proceeding, and thus ordered the lower court to retry the case against the remaining parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 comma 12 del d.l. n.98 del 2011; When a tax dispute is partially settled under simplified procedures, the litigation remains open against remaining parties for unresolved tax assessments, preventing the lower court from declaring the entire proceeding extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16817/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-. presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro ODIERNA GENEROSO, AUTO ODIERNA DI ODIERNA & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., - intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.164/8/2013 depositata il 4 giugno 2013, non notificata; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania veniva dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società Auto Odierna Di Odierna Generoso & C. S.a.s. e dei soci Odierna Ge- neroso e Del Giudice Carmela avverso la sentenza della Commissio- ne Tributaria Provinciale di Napoli n. 34/12/2011 la quale, a sua vol- ta, aveva accolto i ricorsi proposti dai contribuenti, aventi ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRAP 2003 elevato nei confronti della società per maggiori ricavi accertati e i due avvisi di accerta- mento per IRPEF e Addizionali, medesimo anno di imposta, notificati ai soci per imputazione del reddito di partecipazione trasparenza, ol- tre a sanzioni e interessi.
2. Le riprese traevano origine da un accertamento eseguito nei con- fronti della società in cui emergeva documentazione extracontabile attestante vendite di autovetture non fatturate.
3. Avverso la decisione del giudice d'appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti di Auto Odierna Di Odierna Generoso & C. S.a.s. e del socio Odierna Generoso, affidato ad un unico motivo motivo. I due contribuenti sono rimasti intimati. Considerato che:
4. Con un unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge commessa dal giudice d'appello, per aver la CTR erroneamente di- chiarato integralmente estinto il giudizio nei confronti della società e dei due soci in presenza di definizione agevolata di solo parte della lite, limitatamente alla posizione di un socio.
5. Il motivo è fondato, dal momento che l'Agenzia ha in modo circo- stanziato dato conto del fatto che la definizione della lite ai sensi del- l'art.39 comma 12 del d.l. n.98 del 2011, convertito in legge n.111 del 2011 limitatamente all'avviso di accertamento REAO1C101336 2008 emesso nei confronti di Carmela Del Giudice per IRPEF e Addi- zionali 2003. La materia del contendere è pertanto viva quanto ai restanti due av- visi di accertamento, nei confronti della società Auto Odierna Di Odierna Generoso & C. S.a.s. per IVA e IRAP 2003 e del socio Odier- na Generoso per IRPEF e Addizionali 2003, oltre ad accessori.
6. Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l'ulteriore trat- tazione e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenze impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, per l'ulteriore trattazione e la li- quidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 21 dicembre 2021 Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta