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Ordinanza — n. 11736/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's acceptance of simplified dispute resolution payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11736/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer accepted the simplified dispute resolution procedure and paid the full tax amount. Both parties submitted requests to terminate the proceedings due to the completion of this simplified payment scheme. Consequently, the Court ruled that the litigation was no longer necessary and assigned procedural costs to the party that advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 375, comma 2, cod. proc. civ.: When a taxpayer accepts the simplified dispute resolution procedure and pays the full amount, the ongoing litigation is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax payment extinguishment cessation of subject matter procedural costs allocation tax administration appeal ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi debito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018
al - -la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del d.l.
Art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art.
Art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197
civ., introdotti dall'art. 1 -bis del d.l.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 13030 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro ND Petroli di Dibennardo Nunzio & C. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv.to Marco Giontella, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Cardinal de Luca n. 10; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 375/34/12, depositata in data 15 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 375/34/12, depositata in data 15 novembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva l'appello proposto da ND Petroli s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 315/04/2012 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero di crediti di imposta, a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 e 54b1s del d.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione M.U. 2008, per il periodo di imposta 2007; -avverso la sentenza della CTR- che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato in toto la cartella di pagamento impugnata - l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la contribuente;

è si 2, vt i n 04. al - -la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, con integrale pagamento dell'importo richiesto, allegando la relativa documentazione (copia della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento); - l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi perfezionata la definizione agevolata; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Considerato che -preliminarmente va osservato che la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per avere aderito, con riferimento alla cartella di pagamento impugnata alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, con pagamento integrale dell'importo richiesto come da documentazione depositata (copia delle domanda di definizione agevolata tempestivamente trasmessa il 28 maggio 2019 e modello F24 di versamento in data 22 maggio 2019, dell'intero importo richiesto di euro 139.984,35); -che l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la Direzione Provinciale di Ragusa comunicato l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata con pagamento integrale dell'importo dovuto da parte della contribuente; - pertanto, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; -ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di ch