Italian tax court dismisses appeal and declares tax litigation extinguished due to voluntary settlement and payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily agreed to a simplified settlement procedure and paid the owed amounts. Although the Regional Tax Commission had previously overturned the lower court's decision regarding VAT deductions and fraudulent schemes, the taxpayer's adherence to the simplified settlement process under specific legislative provisions terminated the ongoing proceedings. Consequently, the Court dismissed all seven grounds for cassation, ruling that the dispute was resolved without the need for further judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 360 c.p.c.: The tax litigation is extinguished when the taxpayer voluntarily adheres to the simplified settlement procedure and executes the payment of owed amounts, thereby terminating the judicial process regardless of prior procedural errors or evidentiary issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15487 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrenti- contro Andolfatto Gianpietro, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpietro Contarin, elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 13.12.2011, n. 99/7/11; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 26 novembre 2021.
Fatti di causa. Con avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, l'Agenzia contestava l'indebita detrazione dell'IVA con riferimento ad operazioni soggettivamente inesistenti concernenti l'acquisto di autoveicoli da parte di Gianpietro Andolfatto; l'erario procedeva, altresì, a ricostruire induttivamente, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, i ricavi e il volume d'affari del contribuente, recuperando i correlati maggiori importi dovuti a titolo di imposte dirette. Nel corso di una verifica effettuata nei confronti della società Nordest Trading s.r.l. emergeva, secondo la prospettazione erariale, l'effettuazione di cessione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario nei confronti della ditta individuale Andolfatto; detti veicoli erano introdotti in Italia dalla ditta Ca.Car di Corsale Antonino, impresa individuale che svolgeva il ruolo di mera "cartiera", omettendo sistematicamente i versamenti IVA.
Emergeva anche il coinvolgimento nello schema fraudolento d'interposizione fittizia il coinvolgimento delle società Nordest Trading s.r.I., Gimo Auto di Gusella Andrea e Cars Trading s.r.l. La CTP di Vicenza rigettava l'impugnazione del contribuente. La CTR del Veneto ne accoglieva, per converso, l'appello, valorizzando: la necessità dell'allegazione - nella specie omessa - dei pcv all'avviso d'accertamento; la violazione del diritto di difesa, l'illegittimità dell'inversione dell'onere probatorio; la trascurata rilevanza assorbente nel processo tributario del giudicato penale di archiviazione delle imputazioni per frode e truffa nei confronti del contribuente.
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è affidato a sette motivi.L'Andolfatto ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente valorizzato l'indispensabilità dell'allegazione del pvc all'avviso di accertamento. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 42, comma 2, ult. periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente pretermesso il diritto di difesa del contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta l'omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 n. 5, per avere la CTR apoditticamente ritenuto non motivato un avviso di accertamento debitamente corredato da motivazione. Con il quarto motivo di ricorso si censura l'insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato, tra l'altro, di prendere posizione sulla fittizietà dei soggetti interposti e sul loro ruolo di mere "cartiere" nel complessivo schema fraudolento.
Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 654 c.p.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'incidenza tranchant sul processo tributario di un decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. nei confronti dell'Andolfatto. Con il sesto motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., per avere "la CTR omesso ogni verifica in ordine alla diligenza del contribuente nel porre in essere le operazioni soggettivamente inesistenti per cui è causa".Con il settimo motivo si denuncia nullità della sentenza per mancanza del requisito previsto dagli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, c.Igs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR omesso "ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali dovesse essere ritenuta illegittima o comunque infondata" la ripresa fiscale.
Giova evidenziare che mediante comunicazione depositata in data 17 giugno 2019, la difesa del Sig. Giampietro Andolfatto ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 D.L. 119/2018, e di aver eseguito il pagamento degli importi dovuti. Dalla documentazione versata in atti si ricava che l'Agenzia ha protocollato l'istanza con riferimento alla procedura odierna e che ciascun pagamento risulta effettivamente avvenuto mediante modelli F 23, anch'essi debitamente depositati. È, altresì, decorso il termine del 31.12.2020, senza che sia stata depositata istanza di trattazione, il che implica la positiva definizione della controversia, ai sensi e per gli effetti del rammentato art. 6 D.L. n. 119/2018.
Alla luce delle riassunte circostanze va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giud