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Ordinanza — n. 11733/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when taxpayer declares reliance on simplified payment scheme and pays debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11733/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased after the taxpayer declared reliance on a simplified tax payment scheme and provided proof of full payment. Although the tax authority argued for the appeal's admissibility, the court prioritized the taxpayer's commitment to settle the matter under specific legislative provisions. Consequently, the cassation proceedings were extinguished by law rather than dismissed on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer declares reliance on a simplified tax payment scheme and fulfills the payment obligation, the subject matter of the dispute is deemed ceased, extinguishing the litigation regardless of whether the taxpayer is the appellant or the respondent.

Parole chiave

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simplified tax payment scheme cessation of subject matter extinction of litigation tax appeal admissibility full debt payment taxpayer commitment Cassation procedure tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/2018
che la contribuente ha depositato memoria allegando documentazione inerente il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l.
Art. 384 c.p.c.
che all'esito dell'adunanza del 10 dicembre 2020, ex art. 384 c.p.c., è stato integrato il contraddittorio tra tutte le parti di causa in merito alla richiesta di cui innanzi; ritenuto 1.
Art. 391 c.p.c.
6, il giudizio di cassazione deve difatti essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.
art. 384 c.p
che all'esito dell'adunanza del 10 dicembre 2020, ex art. 384 c.p.c., è stato integrato il contraddittorio tra tutte le parti di causa in merito alla richiesta di cui innanzi; ritenuto 1.
art. 155 c.p
ammissibile il ricorso in quanto tempestivo, in relazione al termine semestrale, ratione temporis applicabile ed in considerazione della sospensione feriale oltre che in applicazione dell'art. 155 c.p.c.
art. 391 c.p
6, il giudizio di cassazione deve difatti essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-5, 21/11/2016, n. 23589
applicabile anche al processo tributario (Cass. sez. 6-5, 21/11/2016, n. 23589, Rv.
Cass. sez. 6-5, 31/05/2006, n. 11269
641750-01; Cass. sez. 6-5, 31/05/2006, n. 11269, Rv.
Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083
documentazione circa l'intervenuto pagamento del dovuto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv.
Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822
650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822);
Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198
che, di conseguenza, le spese del giudizio di legittimità devono gravare in capo alle parti che le hanno anticipate (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7584/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro ACONE ASSOCIATI s.r.l. (P.IVA: 04654460965), con sede a Milano (Foro Buonaparte n. 12), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Bresciani e Adriano Barbato, con domicilio eletto presso l'avvocato da ultimo citato (con studio in Roma, via Anastasio II n. 80). - controricorrente - R.G.N. 7584/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./ACONE ASSOCIATI s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, n. 100/43/2013, pronunciata il 7 maggio 2013 e depositata il 9 settembre 2013; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021;

Rilevato 1. che l'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 318/03/2011, emessa dalla CTP di Milano in merito all'impugnazione di avviso di accertamento IVA per l'esercizio 2005 (n. R1P039L00160/2010), mentre la contribuente si difende con controricorso, sostenuto da memoria con la quale eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso per tardività;

2. che la contribuente ha depositato memoria allegando documentazione inerente il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv., con modif., dalla I. n. 136 del 2018), ed evidenzia di volersi avvalere della detta definizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento che documenta;

3. che all'esito dell'adunanza del 10 dicembre 2020, ex art. 384 c.p.c., è stato integrato il contraddittorio tra tutte le parti di causa in merito alla richiesta di cui innanzi; ritenuto 1. ammissibile il ricorso in quanto tempestivo, in relazione al termine semestrale, ratione temporis applicabile ed in considerazione della sospensione feriale oltre che in applicazione dell'art. 155 c.p.c. applicabile anche al processo tributario (Cass. sez. 6-5, 21/11/2016, n. 23589, Rv. 641750-01; Cass. sez. 6-5, 31/05/2006, n. 11269, Rv. 639913-01), perché notificato, con riferimento a sentenza depositata il 9 settembre 2013, a mezzo posta e con timbro datario di passaggio all'ufficio postale del 17 marzo 2014;

2. in forza della dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata oltre che in considerazione dell'allegata R.G.N. 7584/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./ACONE ASSOCIATI s.r.i. documentazione circa l'intervenuto pagamento del dovuto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822);

3. che, in presenza della detta dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita, come nella specie, la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 del detto art. 6, il giudizio di cassazione deve difatti essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.

4. che, in entrambe le ipotesi, deve essere invece dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora (come nella specie) risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822);

5. che, di conseguenza, le spese del giudizio di legittimità devono gravare in capo alle parti che le hanno anticipate (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01; si veda altresì Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere; spese a carico delle parti che le hann