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Ordinanza — n. 11729/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for insufficient proof analysis of bank transactions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11729/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower judgment and remanding the case. The court found the lower court erred by accepting a third-party declaration of notoriety as definitive proof without a rigorous, item-by-item analysis of specific bank transactions. Consequently, the burden of proof was not correctly met by the taxpayer regarding the extraneity of each contested movement.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 1 n.7 d.P.R. n.600/1973; Art. 51 comma 2 n.7 d.P.R. n.633/1972: In tax proceedings concerning bank audits, a declaration of notoriity serves merely as an indicium and cannot constitute definitive proof; the taxpayer must analytically demonstrate the extraneity of each specific transaction to rebut the legal presumption of income.

Parole chiave

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tax audit bank transactions burden of proof taxpayer declaration of notoriety legal presumption income taxation professional fees dichiarazione dei redditi onere della prova del contribuente procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 1 n.7 d.P.R. n.600 del 1973
Art. 51 comma 2 n.7 d.P.R. n.633 del 1972
Art. 38 d.P.R. n.600 del 1973
Art. 39 comma 1 d.P.R. n.600 del 1973
Art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.
Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ.
Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n.27173 del 16/12/2001
Cass. Sez. 5, Sentenza n.18772 del 5/9/2014
620857-01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.18772 del 5/9/2014, Rv.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018
Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020
Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, Rv.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29572 del 16/11/2018
Corte Cost. n. 228 del 2014
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10969/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro DAVIDE VITALI, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Noyprio, elet- ewAir, NIO., alr n tivamente domiciliato presso lo studio dell' in Roma, Circon- vallazione Trionfale 123; - con troricorrente avverso la sentenza della Commissione Tribt4aria Regionale (iTìc g- -U- (--em br2 Ea-- \l a n.1420/36/2014 depositata il 9i412' , non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara n. 62/6/2013 la quale a sua volta aveva riunito e accolto i ricorsi del contribuente aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.

2. Con gli atti impositivi, sulla base di accertamenti bancari ai sensi degli artt.32 comma 1 n.7 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 comma 2 n.7 del d.P.R. n.633 del 1972, l'Amministrazione finanziaria rideterminava il reddito di lavoro autonomo derivante da professione di avvocato alla luce di prelevamenti e versamenti ingiustificati. In conseguenza di tali incongruenze e dei dati raccolti le dichiarazioni dei redditi del contri- buente per i suddetti periodi di imposta venivano rettificate ai sensi degli artt.38 e 39 comma 1 del d.P.R. n.600 del 1973.

3. Come già il giudice di prime cure, anche quello d'appello riteneva che il contribuente avesse dimostrato che i versamenti ed i preleva- menti sui conti oggetto di controllo erano effettuati dal padre e le con- dizioni di precarietà dell'attività professionale di avvocato esercitata nei tre periodi di imposta, appena iniziata e senza alcuna organizza- zione dell'esercizio professionale, a dimostrazione della scarsa redditi- vità dell'attività professionale.

4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui replica il contribuente con controricorso.e Considerato che:

5. Con il primo motivo - ancora ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.32 comma 1 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, 51 comma 2 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973 e 2728 cod. civ. per aver la CTR mancato di valutare che, comunque, il contribuente non aveva offerto la prova giustificativa liberatoria dalla presunzione legale dell'art.32 cit. con riferimento alle movimentazioni bancarie contestate, la quale dev'essere analitica in relazione a ciascuna ripresa e non generica. Con il secondo motivo di ricorso - articolato ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per contrasto con gli artt.36 del d.lgs. n.546 del 1992, 132 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. per sua motivazione apparente, non avendo il giudice d'appello tenuto conto del fatto che oggetto del contendere è l'accertamento bancario fondato sulle relative presunzioni fissate dalla legge.

6. I motivi, connessi in quanto incentrati sull'unica ratio decidendi espressa dal giudice d'appello di intervenuta prova giustificativa delle movimentazioni contestate, sono fondati. La Corte reitera l'insegna- mento secondo cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché grafica- mente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass.

Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. ci v., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con v. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). , • - -.• • To ~cursuar~3~4441545•44~~9.

7. Orbene, nel caso di specie è innanzitutto vero che il giudice d'appello non ha omesso di considerare che le riprese sono fondate in primo luogo sugli accertamenti bancari di cui agli artt.32 comma 1 n.7 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 comma 2 n.7 del d.P.R. n.633 del 1972, come si legge a pag.4 della motivazione. La CTR infatti dà atto che proprio sulla base di tali indagini finanziarie l'Amministrazione finan- ziaria ha rideterminato il reddito di lavoro autonomo del contribuente, in quanto derivante da professione di avvocato alla luce di preleva- menti e versamenti ingiustificati. In sentenza si legge anche che in conseguenza di tali incongruenze e dei dati raccolti sulla base degli accertamenti bancari le dichiarazioni dei redditi del contribuente per i suddetti periodi di imposta sono stati rettificati ai sensi degli artt.38 e 39 comma 1 del d.P.R. n.600 del 1973.

8. Tuttavia, il giudice d'appello ritiene in modo incongruo che le movi- mentazioni contestate siano state giustificate dal contribuente per es- sere riconducibili al padre sulla base, fatto ritenuto dimostrato sulla base di un atto notorio, in un contesto di scarsa redditività dell'attività di avvocato svolta da Davide Vitali nei tre periodi di imposta. La giuri- sprudenza della Corte è al contrario ferma nell'affermare che nel pro- cesso tributario, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività ammini- strativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi- ficazione pubblica - non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valuta- bile in relazione agli altri elementi acquisiti (Cass.

Sez. 5, Sentenza n.27173 del 16/12/20011, Rv. 620857-01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.18772 del 5/9/2014, Rv. 631960-01). Pertanto, dal momento che l'atto di notorietà può essere solo un indizio ma non la prova del suo contenuto, l'accertamento che su di esso pog- gia è in ultima analisi del tutto apodittico e, sotto il profilo censurato, a motivazione è apparente in quanto effettivamente «il riferimento ge- nerico ad una dichiarazione di un terzo interessato qua/'è il padre», è tale da non «poter assurgere a elemento probatorio» (cfr. p.9 ricorso).

9. Inoltre, in tema di accertamenti bancari, il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento ai versamenti, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, e il giudice di merito è tenuto ad effettuare una veri- fica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiuta- mente conto in motivazione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018, Rv. 648064 - 01;

Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 - 01). La CTR non ha identificato ed applicato correttamente l'onere della prova e, in particolare, il contenuto della prova liberatoria dalla pre- sunzione, in quanto non dà conto in motivazione in alcun modo della giustificazione offerta dal contribuente con riferimento ad ogni singolo versamento contestato, mentre i prelevamenti non rilevano più nella fattispecie a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014 dal momento che il contribuente non è titolare di reddito di impresa (Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29572 del 16/11/2018, Rv. 651421 - 01).

10. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR per ulteriore esame in relazione ai pro- fili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per ulteriore esame in re- lazione ai profili accolti e per il regolamento delle spese di lite. R