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Ordinanza — n. 11722/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses two tax appeal grounds but allows a third regarding bank withdrawal presumptions for non-business individuals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11722/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's first claim regarding the lack of pre-trial adversarial proceedings and declared the second claim inadmissible as it sought a factual re-evaluation. However, the court accepted the third argument that bank withdrawal presumptions do not apply to non-business individuals, ruling that such withdrawals only carry presumptive value for entrepreneurs. Consequently, the appellate judgment was quashed in part and remanded for a new examination by the tax court.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973; In tax assessments, the legal presumption of income derived from bank withdrawals applies exclusively to business income earners, not to general taxpayers.

Parole chiave

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tax assessment presumptions bank withdrawal evidence non-business income adversarial proceedings factual re-evaluation tax appeal admissibility income verification rules flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 97 Cost.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art.
Art. 12 I. n. 212 del 2000
97 Cost., dell'art. 12 I. n. 212 del 2000 e dell'art.
Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
212 del 2000 e dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR omesso di considerare il mancato rispetto, nella specie, del contraddittorio preventivo con il contribuente.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"minimo costituzionale" inteso da questa Corte e chiarito in plurime occasioni: "In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
25770 del 2014).Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR automaticamente considerato come fonti di reddito i prelevamenti effettuati dal contribuente.
art. 97 Cost
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34209 del 2019
Cass. n. 25770 del 2014
Cass. n. 25770 del 2014).Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, ai sensi dell'art.
Cass. n. 22598 del 2018
4, c.p.c." (Cass. n. 22598 del 2018; Cass.
Cass. n. 23940 del 2017
22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
Cass. n. 29572 del 2018
Cass. n. 1519 del 2017
Cass. n. 1519 del 2017). La sentenza d'appello va, pertanto, cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo. La causa va rimessa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
Corte costituzionale n. 228 del 2014
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 7236/2015 proposto da: PERCIBALLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Av,v. Saman Dadman e :)-WIA ,re t~és, Ac dall'Avv. Gianni Di Matteo,/elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 35 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente - avverso la sentenza n.51.93/40/14 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 19/08/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal consigliere dott.

LEUZZI SALVATORE, FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento n. TKQ017A02239, relativo all'anno di imposta 2006, l'Agenzia delle entrate, sul presupposto di gravi incongruenze tra i redditi dichiarati e quelli desumibili dalle operazioni di versamento e prelevamento riscontrate sui conti bancari, appurava maggiori redditi in capo a Roberto Perciballi, socio della Società Industriale Lavorazioni Plastiche Sud s.r.I., recuperando i più elevati importi dovuti a titolo di Irpef e Iva. La CTP di Frosinone accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente.

La CTR del Lazio ne accoglieva parzialmente il successivo appello, riducendo il maggior reddito da attività professionale e annullando l'avviso nella misura di euro 45.049,19. Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 12 I. n. 212 del 2000 e dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR omesso di considerare il mancato rispetto, nella specie, del contraddittorio preventivo con il contribuente.

Il motivo è infondato. In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (Cass. n. 34209 del 2019;

Cass. n. 25770 del 2014).Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare che nel caso di specie il ricorrente ha fornito "tutti i chiarimenti necessari in relazione sia ai versamenti che ai prelevamenti rilevati dall'Agenzia"; che risulta totalmente omessa la "valutazione dei fatti", essendosi l'organo giudicante rimesso a scritture contabili inattendibili e avendo trascurato l'emissione di "sentenza di assoluzione dell'Amministratore della Silp Sud Sri"; che il contribuente ha effettuato anticipazioni "certificate dagli allegati contratti di conferimento d'incarico".

Il motivo è inammissibile. Nel caso di specie la CTR ha esposto un percorso motivazionale che ben lascia intendere la ratio decidendi, senza scendere al di sotto della soglia del c.d. "minimo costituzionale" inteso da questa Corte e chiarito in plurime occasioni: "In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c." (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Il motivo, nella specie, si compendia in una critica del tessuto motivazionale della sentenza d'appello, tendente ad ottenere, in realtà, una diversa ricostruzione di fatto; mira, dunque, ad una rivisitazione del materiale istruttorio vagliato dal giudice di merito e inerente in via esclusiva al suo sindacato, diventando il veicolo utile a valorizzare, secondo una chiave "soggettivistica", in un senso anziché in un altro, taluni elementi fattuali e documentali.

In tal senso, la censura finisce per investire la plausibilità del ragionamento condotto dal giudice 3 di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi ha operato ed evocando altri fatti e in tal guisa sconfinando dal recinto dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR automaticamente considerato come fonti di reddito i prelevamenti effettuati dal contribuente. Il motivo è fondato perché il contribuente, non essendo un imprenditore, non subisce, con riguardo ai prelievi, le presunzioni ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

Ha, infatti, puntualizzato questa Corte che "in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti" (Cass. n. 29572 del 2018;

Cass. n. 1519 del 2017). La sentenza d'appello va, pertanto, cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo. La causa va rimessa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 o