Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11711/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax court ruling for invalid notification of tax assessment notice to association.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11711/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision regarding the tax assessment notice and payment order. The Regional Court had accepted the taxpayers' appeal by finding the notification to the association invalid due to lack of formal service, while upholding the personal liability of the legal representative. The Court ruled that the tax authority failed to produce the required receipt of the informational recommendation, rendering the notification defective and the payment order null.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 140 cod. proc. civ.; Art. 60 D.P.R. n. 600/1973: The validity of a tax assessment notification requires the production of the receipt of the informational recommendation; absence of this document renders the notification invalid and the subsequent payment order null.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notification validity informational recommendation receipt payment order nullity association legal representative procedural defect tax comunicazione fiscale assistenza amministrativa fiscale esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 140 cod. proc. civ.
600 del 1973 e dell'art. 140 cod. proc. civ., in relazione 6 Cons.
Art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973
Con l'ottavo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 60 del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità di allegare il processo verbale di constatazione anche quando lo stesso sia stato riprodotto nelle parti essenziali nell'ambito dell'avviso di accertamento.
art. 378 cod. proc. civ
Paki Du e Massimo Ciaravolo resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 75 cod. proc. civ
Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 75 cod. proc. civ., degli artt.
art. 182 cod. proc. civ
civ., evidenziandosi che, una volta che non sia stata disposta la sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ., il ricorso sarebbe inammissibile.
art. 81 cod. proc. civ
Con il terzo motivo si afferma la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., degli artt.
art. 140 cod. proc. civ
600 del 1973 e dell'art. 140 cod. proc. civ., in relazione 6 Cons.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4657 del 21/02/2020
implica la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cass. n. 4657 del 21/02/2020;
Cass. n. 25985 del 10/12/2014
Cass. n. 25985 del 10/12/2014; Cass.
Cass. n. 21132 del 02/10/2009
25985 del 10/12/2014; Cass. n. 21132 del 02/10/2009), avviso di ricevimento che, in ipotesi, non è stato prodotto dall'Agenzia delle entrate, come accertato dalla sentenza impugnata.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9167/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Associazione Culturale Paki Du, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ciaravolo Massimo, elettivamente domiciliati in Catania, via Verona n. 62, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Petralia, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; evfr,, /à_ C 2 k - controncorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania n. 25/34/12, depositata il 13 febbraio 2012.

Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2021, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 25/34/12 del 13/02/2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da Massimo Ciaravolo e dall'Associazione Culturale Paki Du (di seguito, Paki Du) rispettivamente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2000 e nei confronti della cartella di pagamento conseguente all'emissione del menzionato avviso. 1.1.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso non solo nei confronti della associazione, ma anche nei confronti di Massimo Ciaravolo personalmente, quale autore della violazione (essendo all'epoca dei fatti legale rappresentante della stessa), mentre la cartella di pagamento era stata emessa nei soli confronti di Paki Du. 1.2. La CTR accoglieva l'appello dei contribuenti evidenziando che:

a) la CTP, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da Massimo Ciaravolo, aveva indebitamente valorizzato il solo dato formale, avendo il difensore dichiarato di agire per Paki Du in persona di Massimo Ciaravolo e non concedendo, come dovuto, un termine alla stessa per sanare il difetto di rappresentanza;

b) l'attenta lettura del ricorso, invece, induceva a ricollegare il mandato processuale non già all'associazione, ma a Massimo Ciaravolo quale obbligato in solido; c) 2 Cons. est. G.M. Nonno nel merito, il ricorso era fondato, non avendo l'Ufficio allegato all'avviso di accertamento il processo verbale di constatazione;

d) la cartella di pagamento, invece, andava annullata in ragione della mancata notificazione dell'avviso di accertamento all'associazione, con conseguente inesistenza dell'atto presupposto.

2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.

3. Paki Du e Massimo Ciaravolo resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi cinque motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione. 1.1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR avrebbe deciso sulla base di un motivo (la mancata concessione di un termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale) mai proposto da Massimo Ciaravolo e, comunque, che quest'ultimo non avrebbe avuto interesse a proporre; 1.2.

Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 75 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che, una volta che non sia stata disposta la sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ., il ricorso sarebbe inammissibile. 1.3. Con il terzo motivo si afferma la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 11, 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che l'avv. 3 Cons. est.

G.M. Nonno Luciano avrebbe agito in giudizio in nome e per conto di Paki Du senza che fosse stata rilasciata in proposito valida procura. 1.4. Con il quarto motivo si contesta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR affermato, da un lato, che Massimo Ciaravolo non sia il legale rappresentante dell'associazione, sicché avrebbe dovuto assegnarsi ad Paki Du termine per sanare il difetto di rappresentanza, e, dall'altro, che il ricorso sia stato proposto in proprio da Massimo Ciaravolo. 1.5.

Con il quinto motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che Massimo Ciaravolo avrebbe inammissibilmente appellato in proprio la sentenza di primo grado, intercorsa tra Paki Du e l'Agenzia delle entrate, della quale, dunque, non sarebbe stato parte.

2. Così riassunte le censure della ricorrente, la sentenza di appello afferma che:

a) la CTP, preso atto del difetto di legittimazione di Massimo Ciaravolo a rilasciare procura in nome e per conto di Paki Du, avrebbe dovuto dare termine per sanare tale difetto, anziché dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

b) non avendolo fatto, avrebbe comunque dovuto rendersi conto - anche in ragione del tenore dell'avviso di accertamento, che distingue la posizione di Paki Du da quella del responsabile in solido - dell'errore materiale compiuto dall'avv. Luciano nell'intestazione del ricorso e comprendere che detto ricorso è stato proposto Massimo Cibravolo in proprio, così come evincibile dalla procura e dal fatto che l'avviso di accertamento è indirizzato sia all'associazione che al responsabile in solido. 2.2. L'argomentazione della CTR non è contraddittoria (con conseguente infondatezza del quarto motivo) perché è palese che i giudici di appello, interpretando il ricorso in primo grado, lo hanno 4 Cons. est.

G.M. Nonno ritenuto proposto da Massimo Ciaravolo in proprio e non per conto dell'associazione. In questa prospettiva, l'affermazione per la quale la CTP avrebbe dovuto concedere termine per sanare il difetto di legittimazione della società è una semplice argomentazione preliminare, che non inficia la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla statuizione per la quale il ricorso in primo grado è stato proposto da Massimo Ciaravolo. 2.2.1. Si rivelano, pertanto, pertanto, inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché non attingono la ratio decidendi. 2.3.

Sono, invece, fondati i motivi terzo e quinto. 2.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'errore materiale nella compilazione di un atto giudiziale deve essere riconoscibile dallo stesso contesto dell'atto impugnato (Cass. n. 3820 del 15/04/1998) e la procura rilasciata da una persona fisica va letta unitamente all'intestazione del ricorso, ben potendo la qualità di legale rappresentante di un ente risultare dal contesto del ricorso (Cass. n. 11710 del 05/08/2002; Cass. n. 14599 del 22/06/2007). 2.5. Nel caso di specie, il ricorso originario, secondo quanto risulta dalla trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione, è stato chiaramente proposto da Paki Du in persona del legale rappresentante Massimo Ciaravolo, che ha sottoscritto la procura in proprio. 2.6.

Ne consegue che correttamente la CTP ha ritenuto il ricorso proposto dall'associazione in persona di un soggetto che non era il legale rappresentante della stessa, essendo del tutto erroneo il riferimento all'avviso di accertamento da parte della CTR, trattandosi di un atto esterno al ricorso, dal quale non possono essere ricavati validi elementi interpretativi. 2.7. L'appello proposto in proprio da Massimo Ciaravolo è, dunque, inammissibile, non avendo egli partecipato al giudizio di primo grado, intercorso tra l'associazione e l'Agenzia delle entrate. 5 Cons. est.

G.M. Nonno 3. Con il sesto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la falsa applicazione dell'art. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità di allegare il processo verbale di constatazione anche quando lo stesso sia stato riprodotto nelle parti essenziali nell'ambito dell'avviso di accertamento. 3.1. Il motivo resta assorbito in ragione dell'inammissibilità dell'appello proposto da Massimo CiOravolo, con la conseguenza che in questa sede non è necessario esaminare nemmeno le deduzioni di cui alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dal contribuente, e concernenti anche la sussistenza di un giudicato esterno (peraltro non documentato).

4. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR prima affermato e poi negato la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento a Rosetta Vergata, legale rappresentante di Paki Du. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Al di là di una interpretazione meramente formale della sentenza impugnata, il tenore della stessa è sufficientemente chiaro: nella prima parte della motivazione, la CTR fa evidentemente riferimento alla regolare notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti di Massimo Ciaravolo, perché si occupa esclusivamente del ricorso proposto da quest'ultimo; nella seconda parte, invece, si occupa del ricorso proposto da Paki Du nei confronti della cartella di pagamento e chiarisce che l'avviso di accertamento nei confronti dell'associazione non è stato ritualmente notificato.

5. Con l'ottavo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 cod. proc. civ., in relazione 6 Cons. est. G.M. Nonno all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la mancata notificazione a Paki Du dell'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. La CTR ha accertato che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe stata effettuata, nei confronti di Paki Du, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e la circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti. 5.3.

La difesa erariale sostiene che la menzionata notificazione si sarebbe perfezionata, per il notificante, con la semplice spedizione della raccomandata informativa, in ragione della dissociazione del momento di perfezionamento della notificazione tra notificante e notificato. 5.4. In realtà, la verifica della validità della notificazione di un accertamento tributario effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. implica la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cass. n. 4657 del 21/02/2020;

Cass. n. 25985 del 10/12/2014; Cass. n. 21132 del 02/10/2009), avviso di ricevimento che, in ipotesi, non è stato prodotto dall'Agenzia delle entrate, come accertato dalla sentenza impugnata. 5.5. Ne consegue che correttamente è stata ritenuta l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento all'associazione; invalidità che implica la nullità della cartella di pagamento emessa sul presupposto della mancata impugnazione dell'atto impositivo.

6. In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto motivo, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, va dichiarato inammissibile l'appello proposto da Massimo Ciiiravolo. 7 Cons. est. G.M. Nonno 6.1. Quanto alle spese di lite, le peculiari questioni di fatto e di diritto affrontate nella presente controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto da Massimo Cioravolo; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art 132, comma 3, de