Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11695/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to extinguished tax debt via simplified collection definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11695/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the underlying tax debt was extinguished by the simplified definition procedure. The taxpayer had formally adopted this scheme and paid all amounts due before the appeal was filed. Consequently, the Procurator General requested the cessation of the proceedings, which the Court granted without ruling on costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 23 d.l. 137/2020: When a tax debt is extinguished through the simplified definition procedure, the Court of Cassation must declare the cessation of the proceedings upon the Procurator General's request.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax definition extinguishment of debt cessation of proceedings tax appeal inadmissibility Procurator General request contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 193/2016
la contribuente ha definito la pretesa impositiva oggetto del giudizio con l’adesione all’istituto della “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”, previsto dall’art. 6 del d.l.
Art. 6 comma 4 d.l. 193/2016
la contribuente ha definito la pretesa impositiva oggetto del giudizio con l’adesione all’istituto della “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”, previsto dall’art. 6 del d.l.
Art. 23 comma 8 bis d.l. 137/2020
N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19066/2014 Numero sezionale 661/2022 Numero di raccolta generale 11695/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 quest’ultimo fatto richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19066/2014 R.G. proposto da: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Maurizio Leo e Nicola Bianchi, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo Studio legale “Leo e Associati”; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19066/2014 Numero sezionale 661/2022 Numero di raccolta generale 11695/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 avverso la sentenza n. 2843/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano, depositata in data 27/5/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta dal dott.

Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022; udito il Procuratore Generale, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; udita, per l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., l’Avv. Fausta Eugeni, per delega dell’Avv. Maurizio Leo; Rilevato che:

1. la società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (d’ora in avanti, “la contribuente”) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2843/12/2014 della CTR della Lombardia;

2. l’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando e notificando controricorso la C.T.R.; Considerato che:

1. la contribuente ha definito la pretesa impositiva oggetto del giudizio con l’adesione all’istituto della “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”, previsto dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016;con l’unico motivo di ricorso ;

2. ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato d.l., la definizione agevolata si è perfezionata (estinguendo totalmente il debito) con la presentazione della dichiarazione di adesione a tale definizione entro il 21 aprile 2017 e con il pagamento integrale delle somme dovutele spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

3. fissata la trattazione del giudizio alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022, quest’ultima si è tenuta con la partecipazione del Procuratore Generale e del difensore della contribuente, avendo r.g. n. 19066/2014 2 Cons. est. Angelo Napolitano F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19066/2014 Numero sezionale 661/2022 Numero di raccolta generale 11695/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 quest’ultimo fatto richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020;

4. con memoria del 22 febbraio 2022 l’Avvocatura dello Stato, dando atto della nota con cui l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il buon esito del procedimento di definizione agevolata della controversia, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

5. nulla osta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere;

6. non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia d