Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case due to expired response terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ruling that the statutory period for filing a counterclaim had already expired. The contributory parties had filed appeals against tax assessment notices and subsequent denials of tax settlement, while the tax authority sought to contest these denials. The court determined that the procedural timeline for the agency to respond to the contributory appeals had passed, necessitating a remand to the original court to reset the procedural clock.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 cod. proc. civ.; Art. 6 comma 10 d.l. 23/10/2018 n. 119; When the time limit for filing a counterclaim expires after the notification of the initial appeal, the court must dismiss the appeal and remand the case to a new procedural role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16811/15 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro VINICOLA S.N.C. DI CONSOLI ROBERTO, in persona del legale rapp.te p.t., CONSOLI ROBERTO, ROSSANA ROCCHI, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Enrico Pauletti e dall’avv.to Rosamaria Nicastro, elettivamente domiciliati presso lo studio “Di Tanno e Associati-Studio legale Tributario”, Via Crescenzio n. 14, Roma.
Controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3094/29/2014, depositata il 14/05/2014, non notificata. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 e sul ricorso successivo avverso gli atti di diniego, proposto da:
VINICOLA S.N.C. DI CONSOLI ROBERTO, in persona del legale rapp.te p.t., CONSOLI ROBERTO, ROSSANA ROCCHI, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Ferruccio Auletta e dall’avv.to Enrico Pauletti, giusta procura in calce al ricorso avverso l’atto di diniego e procura speciale a margine del ricorso con ricorso incidentale, elettivamente domiciliati presso lo studio “Di Tanno e Associati-Studio legale Tributario”, Via Crescenzio n. 14, Roma. Ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. intimata RILEVATO CHE:
1. L'Agenzia delle Entrate impugna, con tre motivi, la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3094/29/2014, depositata il 14/05/2014, con la quale è stato rigettato l'appello dell'Ufficio e l’appello incidentale della società contribuente e dei suoi soci, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva a sua volta accolto i ricorsi della società - avverso gli avvisi di accertamento emessi ex art. 39 e 40 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600 e del d.p.R. n. 633 del 1972 per gli anni dal 2003 al 2006 - e quello dei soci cui l’Ufficio imputava, ex art. 5 t.u.i.r., per trasparenza, i redditi accertati in capo alla società per le stesse annualità di imposta.
3. Resistono con controricorso la società contribuente ed i soci; società e soci presentano, altresì, ricorso incidentale. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 4. Nelle more del giudizio la società ed i soci hanno deciso di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. l. 17/12/2018, n. 136 e, conseguentemente, hanno presentato distinte istanze di sospensione, in prevenzione, del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, della citata normativa.
5. In data 19/10/2020, l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione dell’udienza di discussione a seguito di diniego alle istanze di condono, cui è seguita la comunicazione, via pec, di cancelleria del 13 gennaio 2022 di fissazione, per il giorno 21 marzo 2022, dell’udienza camerale per la trattazione del giudizio.
6. La difesa di parte contribuente ha impugnato, con tre distinti ricorsi, notificati, a mezzo posta, in data 8/3/2011, e depositati in data 10/03/2022, i tre atti di diniego di condono eccependo l'illegittimità dei provvedimenti di diniego di definizione agevolata per nullità delle notifiche effettuate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 12, del d.l. 23/10/2018 n. 119 e dell'articolo 17 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e, quindi, la decadenza dell’Agenzia delle entrate al potere di diniego di definizione agevolata. 6.1. Con memoria dell’11 marzo 2022, la difesa di parte contribuente ha evidenziato che solo mediante accesso agli atti era venuta a conoscenza del deposito, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’istanza di trattazione e dei tre atti di diniego, ed ha reiterato l’eccezione di nullità della notifica degli atti di diniego e la decadenza dell’Agenzia delle entrate dal relativo potere di diniego. CONSIDERATO CHE:
1. A seguito della notifica dei tre ricorsi successivi proposti da Vinicola Consoli s.n.c., Roberto Consoli e Rossana Rocchi avverso gli atti di diniego di condono (notifica effettuata in data 8 marzo 2022 e di cui, in data 18 marzo 2022, sono pervenute presso la cancelleria di 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 questa Corte le tre cartoline a/r per ciascuno dei ricorsi successivi), ed a seguito del successivo deposito degli stessi (avvenuto in data 10 marzo 2022), non risultano ancora decorsi i termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. per dar modo all’Agenzia delle entrate di contraddire all’impugnazione del diniego con controricorso.
2. Si dispone, dunque, il rinvio della presente causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso, in data 21 marzo 2022. Il Presidente Ettore Cirillo 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D