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Ordinanza — n. 11691/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to extinguished tax debt via simplified collection definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11691/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the underlying tax debt was extinguished by the simplified definition procedure. The taxpayer had formally adhered to this scheme and paid the full amount by the statutory deadline, legally terminating the dispute. Consequently, the Procurator General concluded that the subject matter of the litigation no longer existed, warranting the dismissal of the cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 23 comma 8 bis d.l. 137/2020: When a tax debt is extinguished through the simplified definition procedure, the subject matter of the litigation ceases to exist, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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simplified tax definition extinguished tax debt cessation of subject matter inadmissible cassation appeal collection agency procedure contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193 del 2016
la contribuente ha definito la pretesa impositiva oggetto del giudizio con l’adesione all’istituto della “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”, previsto dall’art. 6 del d.l.
Art. 6 comma 4 d.l. n. 193 del 2016
la contribuente ha definito la pretesa impositiva oggetto del giudizio con l’adesione all’istituto della “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”, previsto dall’art. 6 del d.l.
Art. 23 comma 8 bis d.l. n. 137 del 2020
fissata la trattazione del giudizio alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022, quest’ultima si è tenuta con la partecipazione del Procuratore Generale e del difensore della contribuente, avendo quest’ultimo fatto richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19070/2014 R.G. proposto da: IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Maurizio Leo e Nicola Bianchi, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo Studio legale “Leo e Associati”; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19070/2014 Numero sezionale 662/2022 Numero di raccolta generale 11691/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 avverso la sentenza n. 2840/12/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 27/5/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta dal dott.

Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022; udito il Procuratore Generale, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; udita, per l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., l’Avv. Fausta Eugeni, per delega dell’Avv. Maurizio Leo; Rilevato che:

1. la società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (d’ora in avanti, “la contribuente”) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2840/12/14 della CTR della Lombardia;

2. l’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso; Considerato che:

1. la contribuente ha definito la pretesa impositiva oggetto del giudizio con l’adesione all’istituto della “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”, previsto dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016;

2. ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato d.l., la definizione agevolata si è perfezionata (estinguendo totalmente il debito) con la presentazione della dichiarazione di adesione a tale definizione entro il 21 aprile 2017 e con il pagamento integrale delle somme dovute;

3. fissata la trattazione del giudizio alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022, quest’ultima si è tenuta con la partecipazione del Procuratore Generale e del difensore della contribuente, avendo quest’ultimo fatto richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020; r.g. n. 19070/2014 2 Cons. est. Angelo Napolitano F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19070/2014 Numero sezionale 662/2022 Numero di raccolta generale 11691/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 4. con memoria del 22 febbraio 2022 l’Avvocatura dello Stato, dando atto della nota con cui l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il buon esito del procedimento di definizione agevolata della controversia, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

5. nulla osta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere;

6. non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate;con l’unico motivo di ricorso ;

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del