Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement by December 2020 deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, represented by Salerno, challenged a regional commission decision regarding tax assessments, while the tax authority argued the case should have been resolved under the special settlement regime. The court ruled that without a formal request for settlement within the statutory period, the proceedings automatically terminated, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished if neither party requests the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, terminating the case automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1842/2015 R.G. proposto da Fili Caramatti Sri e Bossi Edgardo, rappresentati e difesi dall'Avv. Salerno Vincenzo, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Castellani Filippo; contro Agenzia delle entrate„.icon sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2919/28/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D032106228/11 e T9D013A07853.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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