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Decreto — n. 11585/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline for simplified settlement passed.

Numero d'incarto Decreto — n. 11585/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the tax authority's appeal because the administrative proceedings extinguished automatically on December 31, 2020, when neither party requested a hearing. The taxpayer submitted documentation for a simplified settlement under specific 2018 decree provisions, but failed to file the mandatory request for a hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the process terminated by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a hearing in a simplified tax procedure expires without such request, the process extinguishes by operation of law, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction simplified tax procedure deadline expiration costs allocation administrative litigation procedura giudiziaria tributaria disposizioni fiscali differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 405/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fiap - Società per Azioni, rappresentata e difesa dall'Avv, Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 1295/10/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R7Q031L01584/2009.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DIC