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Decreto — n. 11579/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 11579/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired on December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary application under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 to extend the timeline. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the statutory period for requesting a hearing if the parties do not exercise this right within the prescribed time limits.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit hearing request deadline D.L. 119/2018 procedural default costs allocation automatic termination sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 19469/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Marini Sandro, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Venturi, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 94, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Garavelli; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 285/03/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20101T000093000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 30 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2022 D2POSffATO