Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.13.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of the deadline for initiating simplified settlement proceedings. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the required request for settlement by December 31, 2020, as mandated by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23/10/2018 n. 119; The tax litigation process is extinguished by the expiration of the statutory deadline for requesting simplified settlement, unless parties specifically request a hearing under Art. 391 of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 8911/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Franchi Edenio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo del Federico e Piero Sanvitale, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Laura Rosa; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 1009/6/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TAZ010301512/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3'c mAR 2e:2 Il Presidente DEPOSITATO IN CA LENA oggi, ji.ID 7012 •••11111 &&&&& tt