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Decreto — n. 11557/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 11557/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to submit the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the tax assessment was filed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting simplified settlement unless parties request a hearing, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement request Legislative Decree 119/2018 procedural time limit tax dispute termination sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 5451/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Zarcone Carmela, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Verderico, con domicilio eletto in Barcellona P.G. (ME), via T.C. Arcodaci, n. 74, presso Verderico Studio Legale Tributario; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, n. 811/27/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RJD010100349.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma NAR. DEPOSITATO IN CAPif, R1A oggi, ..11121114