Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11548/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax revocation appeal claiming factual error regarding attorney delegation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11548/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Giovanni Pascone's revocation appeal against a regional tax court decision regarding VAT years 2000 and 2001. Pascone argued the lower court erred by assuming an attorney-client delegation relationship that he claimed was non-existent, while the tax authority maintained the relationship was valid. The court ruled that merely failing to recognize a procedural nullity or misinterpreting a non-contested fact does not constitute a factual error under Article 395 of the Civil Procedure Code, as such issues must be raised through ordinary appeals rather than revocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 395 c.p.c.; The revocation remedy for factual error requires a clear contradiction between the judgment's representation of reality and undisputed documentary evidence, excluding mere misvaluation of procedural acts or non-contested facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal factual error tax litigation attorney delegation Civil Procedure Code procedural nullity VAT assessment deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395 c.p.c.
con riferimento all’art. 395 c.
Art. 360 c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 - il secondo motivo si incentra sull’error in iudicando Numero sezionale 272/2022Numero di raccolta generale 11548/2022 relativamente alle previsioni di cui all’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.01/12/1999, n. 13401
Cass.01/12/1999, n. 13401; Cass.25/03/2005, n.
Cass.25/03/2005, n. 6511
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1221/2013 R.G. proposto da PASCONE GIOVANNI rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Giorgio Antonicelli (PEC giorgio.antonicelli@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto in Roma presso lo studio del ridetto difensore in via Simeto n. 12; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 Numero sezionale 272/2022 domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Numero di raccolta generale 11548/2022Data pubblicazione 08/04/2022 Generale dello Stato; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 499/01/12 depositata in data 16/10/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/01/2022 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza 483/14/11 depositata in data 21 giugno 2011 che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure conseguentemente confermata la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, per IVA 2000 e 2001; - ricorre a questa Corte Suprema il sig. Pascone Giovanni con atto affidato due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce l'error in iudicando relativamente alle previsioni di cui all’art 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. con riferimento all’art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c. e l’omessa ed erronea considerazione dei fatti relativi al procedimento di notifica degli avvisi di accertamento con conseguente nullità del procedimento di decisione in merito all'avvenuta prescrizione delle pretese tributarie relative agli anni 2001 e 2002 nei confronti del contribuente per non avere il giudice dell'appello tenuto in debita considerazione il motivo rappresentato, valutando come sussistente in fatto un realtà inesistente rapporto di delega tra l’avv.

De Tilla e il contribuente supponendo così la verità di un fatto che invece era in contrasto abilmente esclusa e sulla quale si è fondata la decisione; Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 - il secondo motivo si incentra sull’error in iudicando Numero sezionale 272/2022Numero di raccolta generale 11548/2022 relativamente alle previsioni di cui all’art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. con Data pubblicazione 08/04/2022 riferimento all’art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c. ed erronea considerazione delle censure relative alla sussistenza di elementi per la revocazione della sentenza in ragione del fatto che il Collegio in grado di appello avesse effettuato valutazioni ed avesse trattato gli argomenti oggetto di ricorso per revocazione per avere la sentenza impugnata erroneamente considerato le censure mosse con il ricorso introduttivo censure che ponevano in evidenza elementi fondamentali dell'iter decisionale quale la diversità obiettiva e incontrovertibile dei fatti posti a base della decisione in appello; - i motivi ridetti sono strettamente connessi tra di loro e pertanto si possono esaminare congiuntamente; - gli stessi si rivelano infondati; - ed invero, premesso che l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben può cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità di una notificazione di atti sotto il profilo del luogo o della persona in cui o alla quale esse sono state eseguite, non configura un errore di fatto, cioè un errore di natura meramente percettiva, una svista materiale, bensì, in ipotesi, un errore di diritto, da far valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione; - dal punto di vista generale, questa Corte è costante (tra le molte vedasi in particolare la recente pronuncia Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 26/05/2021) nel ritenere che l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a :

B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 Numero sezionale 272/2022 consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione Numero di raccolta generale 11548/2022Data pubblicazione 08/04/2022 (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa; - in specifico poi, secondo altrettanto costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ è configurabile quando sussiste un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, purché tale contrasto emerga con assoluta immediatezza e sia di semplice e concreta rilevabilità; non è configurabile, quindi, alcun errore revocatorio quando si denunci non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione di un atto processuale (v.

Cass.01/12/1999, n. 13401; Cass.25/03/2005, n. 6511); che nel caso di specie, con l'istanza di revocazione proposta al giudice d'appello, veniva denunciato — analogamente ai casi esaminati nei citati precedenti — il mancato rilievo di una nullità di notifica senza che fosse contenuta nella sentenza d'appello una qualunque affermazione dalla quale desumere una distorta percezione della realtà da parte della Corte di merito e non piuttosto una — esatta o meno — valutazione giuridica circa la legittimità della notificazione; - nel presente caso, erroneamente o meno, la CTR in sede di valutazione dei fatti di causa ha ritenuto sussistente un rapporto di delega tra l’avv.

De Tilla e il contribuente; circostanza questa denunciabile con gli ordinari mezzi di ricorso, non con il ricorso per revocazione; - pertanto, il ricorso è integralmente rigettato; la soccombenza regola le spese; p.q.m. Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese Numero sezionale 272/2022Numero di raccolta generale 11548/2022 prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Data pubblicazione 08/04/2022 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,