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Ordinanza — n. 11475/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for missing examination of decisive historical fact regarding property valuation. The court ruled the lower court properly evaluated the expert report despite the agency's claim of omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11475/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision to uphold a property tax assessment. The agency argued the lower court failed to examine a decisive historical fact: that the expert valuation report was known to the buyer and dated before a municipal zoning change. The court found the lower court had explicitly evaluated the report's inaccuracy due to ignoring the zoning change, rejecting the claim of omission. Consequently, the appeal was rejected, and the agency was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The appeal for cassation based on omitted examination of a decisive historical fact is inadmissible if the lower court has already evaluated the evidence and reached a conclusion, even if the reasoning differs from the appellant's expectations.

Parole chiave

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omesso esame fatto storico omessa valutazione prova perizia di stima avviso di accertamento art. 360 c.p.c. ricorso per cassazione spese di lite stima immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando un omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986
La CTR, dunque, con esauriente motivazione, ha valutato la perizia e ne ha dedotto che fosse stata redatta in violazione dei criteri di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 per non aver preso in considerazione la riduzione di potenzialità edificatoria del terreno disposta dalla delibera comunale nel 2007.
art. 360 c.p
con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando un omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014
Cass. n. 21257 del 2014
8053 del 2014 e tra le tante conformi Cass. n. 21257 del 2014; n.
Cass. n. 23828 del 2015
Cass. n. 23940 del 2017
Cass. n. 15399 del 2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27213/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - Contro D'Andrea Snow s.r.I., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Roma alla via Denza n. 20, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo del Federico e Laura Rosa, dai quali è rapp.ta e difesa come da mandato a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 470/5/15 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, depositata in data 7/5/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dalla dott.ssa Milena d'Orlano; RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 470/5/15, depositata in data 7 maggio 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 154/1/13 della Commissione Tributaria Provinciale del L'Aquila, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito della rettifica del valore di un terreno sito nel Comune di Roccaraso, oggetto di compravendita, elevato da C 811.434,00 ad C 1.250,000,00;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo l'avviso adeguatamente motivato e corretto il valore attribuito dall'Ufficio sulla base di una perizia di stima redatta dal venditore;

4. la CTR aveva invece accolto l'appello, rilevando un difetto di motivazione dell'atto, per la mancata allegazione della perizia di stima richiamata, ed in ogni caso l'illegittimità della pretesa in quanto fondata su una perizia che aveva determinato il valore del terreno senza tenere conto della delibera comunale che ne aveva ridotto gli indici di edificabilità;

5. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 18 novembre 2015, affidato ad un unico motivo; la società contribuente si costituiva con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando un omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che individuava nella circostanza che la perizia di stima era già nota alla contribuente, in quanto redatta dalla parte venditrice e richiamata nell'atto di compravendita, e che, in quanto risalente al 2008, dovesse escludersi che la stessa non avesse tenuto conto della variazione dell'area edificabile disposta dall'amministrazione comunale nel 2007. OSSERVA CHE:

1. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto la sentenza impugnata, sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, non è stata correttamente censurata rispetto ad una delle sue ratio decidendi. 1.1 Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012 conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012) il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all'11 settembre 2012, sicché il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partí" In seguìto alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. " non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. "( Vedi Sez.

Un n. 8053 del 2014 e tra le tante conformi Cass. n. 21257 del 2014; n. 23828 del 2015; n. 23940 del 2017);Il nuovo testo del n.

5) dell'art. 360 c.p.c. introduce dunque nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondarìo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".

Si ricorda poi che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

2. Nel caso in esame, in riferimento alla perizia di stima, a differenza di quanto dedotto nel motivo di ricorso, la CTR non ha omesso di valutare che la stessa fosse stata redatta successivamente alla delibera comunale che aveva ridotto l'indice di edificabilità del terreno, ma ha ritenuto la perizia inattendibile per aver valutato il terreno senza tenere conto di quella riduzione. La CTR, dunque, con esauriente motivazione, ha valutato la perizia e ne ha dedotto che fosse stata redatta in violazione dei criteri di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 per non aver preso in considerazione la riduzione di potenzialità edificatoria del terreno disposta dalla delibera comunale nel 2007.

Non sussistendo quindi alcun omesso esame di un fatto decisivo, ma solo una valutazione motivata di inattendibilità della perizia, il motivo non può trovare accoglimento.3. Il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una delle due autonome ratio su cui è fondata la decisione, rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura rigettata (Vedi Cass. n. 15399 del 2018).

4. Il ricorso va pertanto rigettato. 4.1 La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare alla controrícorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di C 4.000,00 per compensi professionali, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata d