Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties settling the dispute, ending the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation matter ceased following a settlement agreement reached between the parties while the appeal was pending. The Consorzio Civeta and the Municipality of Cupello had resolved their tax dispute regarding TARSU for 2009 and 2010, rendering the contested lower court decision ineffective. Consequently, the Court applied the principle that such settlements extinguish the subject matter of the dispute, preventing the appeal from being declared inadmissible or dismissed on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties settle a dispute during a cassation proceeding, the Court must declare the subject matter of the dispute ceased, causing the effectiveness of the appealed judgment to lapse, rather than ruling on admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ORONZO DE MASI Presidente TRIBUTI GIACOMO MARIA STALLA Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere - RITA RUSSO Consigliere rel. Ud. 02/03/2022 STEFANO PEPE Consigliere CC A Cron.«Aú3 R.G.N. 11335/2016 SENTENZA sul ricorso R.G. 11335/2016 proposto da: CONSORZIO INTECOMUNALE DEL VASTESE TUTELA ED ECOLOGIA 33S DELL'AMBIENTE - CIVETA, in persona del legale rappresentante, difeso dagli avv.ti. Lorenzo del Federico e Valeria D'Ilio elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma via F.
Denza 20 -ricorrente- contro COMUNE DI CUPELLO, in persona del Sindaco pro-tempore, -intimato- avverso la sentenza n.1146/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell' Abruzzo depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 02/03/2022 dal consigliere dott. Rita RUSSO; sentito il Procuratore generale che conclude per l'accoglimento del quinto motivo RILEVATO CHE Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 1146/20915 relativa alla TARSU per gli anni 2009 e 2010 affidandosi a otto motivi.
Il Comune di Cupello non si è costituito. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del quinto motivo. E' stata quindi depositata un istanza nella quale si comunica che in pendenza di giudizio il CIVETA ed il Comune di Cupello hanno definito stragiudizialmente, tra le altre, anche la presente controversia, come da documento allegato, che il predetto accordo pienamente satisfattivo degli interessi delle parti, ed è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente contenzioso. La parte ha pertanto richiesto l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 2 marzo 2022 Considerando che la richiesta è fondata su un accordo tra le parti, deve qui applicarsi il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiaràre cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018).
Le spese del processo sono compensate tra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art.
13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere che, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate in forza di intervenuto accordo tra le parti (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 2 marzo 2022 IL CONSIGLIERE EST. Rita Russo IL PRESIDENTE DEPOSITATO W/ CANCELLERIA oggi, 8 APR 207 IL CANCELLIERE Vincenzo Pio Massimiliano IL Ci's-N CEL