Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11423/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties reaching a settlement agreement, terminating the dispute matter.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11423/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the subject matter of the dispute terminated because the parties reached a settlement agreement during the cassation proceedings. Although the appellant had argued against local property taxes on boat slips, the agreement with the municipality and the liquidated company resolved all outstanding claims. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer necessary and ordered the litigation costs to be shared equally.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 382, comma 3, 383, 384 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement during a cassation proceeding, the court must declare the subject matter of the dispute terminated, rendering the appealed judgment ineffective.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere accordo convenzionale impugnazione sentenza compensazione spese lite D.P.R. 115/2002 contributo unificato liquidazione società imbarcazioni da diporto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 382, comma 3, 383, 384 c.p.c.
Art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ne consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere Le spese del processo sono compensate tra le parti, come da accordo raggiunto dalle pii-:Y1,- )",z Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Ne consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere Le spese del processo sono compensate tra le parti, come da accordo raggiunto dalle pii-:Y1,- )",z Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
I. n. 228 del 2012

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018
e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018).
Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6841/2016 R.G. proposto da CLUB NAUTICO VERSILIA, associazione sportiva dilettantistica in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fransoni Guglielmo, Padovani Francesco, Russo Pasquale, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Crescenzio 2 -ricorrente - Contro VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L. in liquidazione (non costituita) - intimata- - Nel procedimento n. 6841/2016 avverso la sentenza n.1461/13/2016 emessa dalla CTR della Toscana depositata in data 8/9/2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza del 16/02/2022 dal Consigliere Rita Russo; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto;

FATTI DI CAUSA Il club nautico Versilia ha impugnato gli avvisi di accertamento per ICI degli anni 2005 2006 relativi a dei posti barca (specchi d'acqua e relativi pontili mobili) che sono stati accatastati in categoria D 8 (nel corso del giudizio di primo grado), deducendo che l'imposta non è dovuta e invocando l'esenzione di cui all'art. 7 del D.Igs. 504 del 1992. Per conto del Comune si è costituita ne giudizi di merito la Viareggio Patrimonio oggi in liquidazione. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che è stato rigettato dalla CTR ritenendo:

a) non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 7 dal momento che il club nautico ha dato la prova di avere organizzato regata e campionati ma non negli immobili in questione;

b) che il club nautico risulta titolare delle concessioni demaniali e quindi lo stesso è soggetto passivo ICI;

c) la accatastabilità dei posti barca. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società nautica affidandosi a sei motivi. Non si è costituita la Viareggio in liquidazione. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto In data 10 febbraio 2022 l'avv. Padovani ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, evidenziando che in data 9 febbraio 2022 l'associazione sportiva Club Nautico, il fallimento della Viareggio Patrimonio e il Comune di Viareggio hanno raggiunto un accordo (che allega in atti) in virtù del quale è venuta meno la materia del contendere.

Conclude per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- E' stato documentato che le parti hanno raggiunto un accordo che riguarda anche VICI pretesa per gli anno oggetto della presente controversia. Deve qui applicarsi il principio enunciato dalla sezioni unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018).

Ne consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere Le spese del processo sono compensate tra le parti, come da accordo raggiunto dalle pii-:Y1,- )",z Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente idell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art.

13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente le spese del giudizio. Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022. IL CONSIGLIERE EST. Rita Russo IL PRESIDENTE Camilla Di Iasi D7PCSiTATO IN CANCELLERIA 8 APR 2022 :g oggi IL CANCELLIE