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Ordinanza — n. 11421/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to tax dispute settlement via simplified procedure, extinguishing proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11421/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the parties settled the dispute using a simplified procedure. The Agency of Revenue challenged a regional court's ruling on deductible business expenses, arguing the tax authority incorrectly classified properties based solely on cadastral records. The court ruled that the automatic settlement under the new law terminated the litigation, making the cassation appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: When a tax dispute is resolved via simplified procedure, the proceedings are automatically extinguished, rendering subsequent cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

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simplified procedure tax dispute settlement extinguishment of proceedings cassation inadmissibility cadastral classification deduzione delle spese di manutenzione di immobili canone del diritto di superficie deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119/2018
Art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Art. 13 d.l. n. 119/2018
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Artt. 43 e 109, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972
917 del 1986, nonché dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 2.10.2020, n. 21035
115 (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 2.10.2020, n. 21035);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3641-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro DANIELE BULGARELLI (C.F. BLGDNL50C08H771Y), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.tí ANGELO OSNATO ed ALESSANDRO ALESSANDRI, presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA DEI CARRACCI, n. 1; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1155/19/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 01/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a DANIELE BULGARELLI un avviso di accertamento per indebita detrazione di costi di esercizio (in specie, canoni relativi ad immobili siti in Sirmione e Bologna e detenuti in leasing), relativa all'anno di imposta 2006, con conseguenti riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A., addizionale regionale e comunale; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Rovigo la quale, con sentenza n. 83/1/13, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 1155/19/15, depositata 1'1.7.2015, rigettò il gravame, confermando la decisione impugnata ed osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come effettivamente gli immobili sottesi alle riprese operate nei confronti del BULGARELLI dovessero qualificarsi come strumentali per natura, per effetto del relativo classamento catastale (rispettivamente A/10 e C/6); che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso, DENIELE BULGARELLI, Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa dell'AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. ritenuto gli immobili sottesi alle riprese operate nei confronti del BULGARELLI //( Ric. 2016 n. 3641 sez.

ST - ud. 10-01-2022 -2- strumentali all'attività di impresa dallo stesso svolta, per effetto del mero classamento catastale ed indipendentemente da una valutazione circa la loro destinazione concreta; che, nelle more del giudizio, parte controricorrente ha depositato istanza di sospensione ed estinzione del giudizio, per definizione agevolata della controversia, ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, corredata dalla relativa domanda inoltrata all'Agenzia delle Entrate, nonché dal modello F24 concernente il pagamento degli importi dovuti; che, letti gli artt. 6 e 13 del d.l. n. 19 cit., va pertanto dichiarata l'estinzione del processo, ex art 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere; che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria, con l'ulteriore precisazione che, nel caso in esame, non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 2.10.2020, n. 21035);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto, per le causali di cui in motivazione, il presente giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10.1.2022. Il Presidente Dr. Bia / CE' O IN CANCELLERIA 8 APR 2022 _ IL CAM.T.ELLIE PERTO l'gIcerizo Pio Massimiliano