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Decreto — n. 11419/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 11419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired on December 31, 2020. The appellant, Claudio Nunziato, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process had naturally concluded without further action. The court ruled that since no request for hearing fixation was made under the relevant law, the procedural term lapsed, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by lapse of the statutory term for requesting a hearing if no such request is filed, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment statutory time limit hearing fixation request simplified tax definition procedural termination procedura tributaria differimento dell'imposizione rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 6635/2017 R.G. proposto da Claudio Nunziato rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Di Salvo, con domicilio eletto in Roma, via Bezzecca n. 3, presso lo studio dell'Avv. Daniela Di Domenica; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 894/6/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.TAZ010102512.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO 2- - O Presidente .. .... IL CANCELLIERE ESPERTO