Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for settlement made by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing settlement before the statutory deadline expired. The taxpayer submitted documentation for a simplified definition, but the tax authority did not deny it, and no formal request for a hearing was filed by either side. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had lapsed, leaving the process terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If no party requests a hearing settlement within the prescribed period, the tax proceeding is extinguished by time lapse, and the process terminates without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27115/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Vettori Loris, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elido Guerrini e Nicoletta Lucchesi, con domicilio eletto in Roma, via Sardegna n. 29, presso lo studio dell'Avv. Chiara Pacifici; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1703/5/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.T8K01C100648.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ao-2z IL CANCELLIERE ESPERTO