Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for hearing fixation under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a hearing extension expires without such a request being filed, the tax proceeding is extinguished by operation of law.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 24757/2017 R.G. proposto dalla Società Caladan R.E. s.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marianna Foggetti, Daniele Chibbaro e prof. Mario Chibbaro, con domicilio eletto in Roma, via Giambattista Vico n. 29, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1391/1/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3036303798.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Romae residente .... IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabe