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Decreto — n. 11413/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax proceedings extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018 without party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 11413/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished due to the expiration of the deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the tax authority failed to request a hearing extension before December 31, 2020, despite the absence of a formal denial of the simplified settlement request. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax proceeding extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing if neither party exercises the right to fix the date, with costs remaining on the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction D.L. 119/2018 Art. 6 deadline expiration hearing request right costs allocation simplified settlement procedural termination sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9652/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Lundberg Erik Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto La Commara, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 5320/65/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9M010200832/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma , . IL CANCELLIERE ESPERTO