Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant had filed a simplified settlement request, but the opposing party did not intervene to deny the simplified definition within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired automatically, leaving the case closed without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if parties fail to request a hearing within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 5528/2017 R.G. proposto da Armando Pietrosanto nonché Pietrosanto snc di Pietrosanto Marco, Rosario & C., rappresentati e difesi dall' Avv. Pierluigi Avallone, con domicilio eletto in Roma, Viale dell'Aeronautica n. 11, presso lo studio dell'Avv. Stefano Tarullo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sezione staccata di Latina n. 4672/39/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 2013/ORA00002.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere •„ n l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta P' intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO