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Decreto — n. 11409/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11409/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11409/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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11 409.22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE Z IONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 2092/2015 proposto da: R.G.N. 2092/15 VIMAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Via- Cron. LA ro Gualtiero, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Toniolo, giusta delega Rep. in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1542/19/2014, depositata il 7 ottobre 2014. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 2 marzo 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- -- rente aderito sottoscrivendo l'atto di rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11409/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2092/2015 proposto da: R.G.N. 2092/15 VIMAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Via- Cron. LA ro Gualtiero, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Toniolo, giusta delega Rep. in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1542/19/2014, depositata il 7 ottobre 2014. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 2 marzo 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- -- rente aderito sottoscrivendo l'atto di rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 2 marzo 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- -- rente aderito sottoscrivendo l'atto di rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

11 409.22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE Z IONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 2092/2015 proposto da: R.G.N. 2092/15 VIMAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Via- Cron. LA ro Gualtiero, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Toniolo, giusta delega Rep. in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1542/19/2014, depositata il 7 ottobre 2014. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 2 marzo 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- -- rente aderito sottoscrivendo l'atto di rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Si comunichi. Roma, 28 marzo 2022 03 ioci IL CANCELLIERE ESPERTO